Doppia conforme e sindacato di legittimità sul vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 8833 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, opera la causa di inammissibilità prevista dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., che consente il ricorso esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del primo comma, con esclusione del vizio di motivazione di cui al numero 5. Il motivo che non attinge la ratio decidendi effettiva della pronuncia impugnata è inammissibile per difetto di specificità. Non integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. la decisione che, nel respingere l’impugnazione, interpreti in modo non implausibile le clausole contrattuali e ne escluda l’applicazione retroattiva.
Il Fatto
Una società cooperativa conferiva le acque reflue della propria attività negli impianti di depurazione di un consorzio per la zona di sviluppo industriale, in forza di una convenzione che fissava il corrispettivo per metro cubo trattato. In calce all’accordo era stata aggiunta una postilla che prevedeva, in via provvisoria e fino a un termine determinato, una tariffa ridotta, con impegno delle parti a valutare, al cessare del periodo di rodaggio, la conferma o meno della tariffa originaria.
Il consorzio otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento dei corrispettivi; l’opposizione della società veniva rigettata in primo grado. La Corte d’appello confermava la decisione, con condanna alle spese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sostenendo che i giudici di merito avevano fondato la decisione su un fatto decisivo equivocato e mai oggetto di discussione tra le parti, ossia il malfunzionamento del misuratore dei reflui e il suo riflesso sulla determinazione della tariffa.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto più profili. Ha rilevato anzitutto che ricorre un caso di doppia conforme, essendo identiche le ragioni di fatto poste a fondamento delle due sentenze di merito: la stessa interpretazione della clausola settima e della postilla; l’esclusione di un obbligo di rinegoziazione della tariffa in capo al consorzio; l’impossibilità di determinare l’effettiva consistenza dei reflui conferiti per il malfunzionamento del misuratore; l’insussistenza di profili di negligenza del consorzio; la correttezza e la non retroattività della delibera adottata nel 2009.
Da ciò discende l’operatività della causa di inammissibilità prevista dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., che, in presenza di conferma della decisione di primo grado per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti, limita il ricorso ai motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, con esclusione del numero 5, proprio quello concretamente eccepito. La Corte ha aggiunto che la ricorrente non ha attinto la ratio decidendi decisiva, costituita dalla ritenuta insussistenza di un obbligo del consorzio di applicare retroattivamente la tariffa definitiva, né ha precisato adeguatamente in quali termini avesse sottoposto la questione alla corte territoriale.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per essere il giudice di appello entrato nel merito di questioni di fatto mai oggetto di discussione. La Corte ha rigettato la censura, escludendo la ultrapetizione: la corte territoriale ha dato una interpretazione non implausibile del testo convenzionale, escludendo l’obbligo del consorzio di applicare retroattivamente la tariffa definitiva una volta stabilita la variazione.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e con la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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