Doppia riserva e quote dei triennalisti nel concorso docenti (TAR Campania n. 41 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della nomina a vincitore di un concorso pubblico, fondata sulle plurime rettifiche e integrazioni della graduatoria di merito, è adeguatamente motivata per relationem quando richiama gli atti che hanno determinato la perdita della posizione utile all’immissione in ruolo. Nel concorso per il personale docente, il cumulo tra la riserva di legge e la riserva del 30% destinata ai cd. triennalisti non determina alcuna compressione della quota riservata a questi ultimi: i candidati titolari di doppio titolo non sono computati due volte, ma solo indicati, per trasparenza, con entrambi i titoli, purché non sia superato il limite complessivo della metà dei posti messi a concorso posto dall’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994. La preferenza di cui all’art. 5, comma 4, lett. e), del d.P.R. n. 487/1994 opera, a parità di punteggio, in favore del candidato con maggior numero di figli a carico.
Il Fatto
La ricorrente, candidata riservataria e già nominata vincitrice per la Regione Campania nel concorso bandito con D.D. n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A022, impugna il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale le ha comunicato la revoca della nomina, con contestuale ritiro della sede di servizio assegnata, nonché le rettifiche e ripubblicazioni della graduatoria finale di merito e il diniego opposto all’istanza di accesso documentale.
La ricorrente deduce la carenza di motivazione, l’illegittima postergazione a due controinteressate collocate con pari punteggio e l’illegittima compressione della quota di riserva del 30% destinata ai triennalisti, per effetto del computo dei titolari di doppia riserva. Propone altresì domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Il decreto impugnato è adeguatamente motivato per relationem, mediante rinvio ai decreti direttoriali di rettifica e integrazione della graduatoria. Da tali atti emerge con chiarezza che la revoca trova causa nelle plurime rettifiche, in esito alle quali la ricorrente non si colloca più in posizione utile per l’immissione in ruolo.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che le due controinteressate, pur collocate con pari punteggio e anch’esse riservatarie ex art. 13, comma 9, del D.M. n. 205/2023, godono del titolo di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, lett. e), del d.P.R. n. 487/1994, essendo madri di due figli, mentre la ricorrente è madre di un solo figlio. La postergazione è dunque legittima.
Sul terzo motivo, il Collegio dichiara anzitutto ammissibile il deposito della relazione istruttoria del 30 settembre 2025, stante la non perentorietà del termine fissato con l’ordinanza collegiale. Nel merito, richiama l’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1, lett. e), del d.P.R. n. 82/2023, secondo cui le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
Dalla relazione emerge che i vincitori aventi diritto alla riserva del 30% sono stati 164, di cui 63 triennalisti tout court, 80 inseriti per merito e 21 per riserva di legge. I posti riservati ai beneficiari delle riserve di legge sono stati 156. Il Collegio osserva che i 21 triennalisti titolari di doppio titolo non sono stati doppiamente computati, ma solo indicati per trasparenza con entrambi i titoli.
Non essendo stato raggiunto il limite del 50%, l’Amministrazione ha attinto dalla categoria dei triennalisti tout court fino alla capienza del 30%. Non vi è pertanto stata alcuna compressione della quota cui partecipa la ricorrente. Il ricorso è infondato e va respinto. La complessità delle questioni giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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