Sdemanializzazione estingue la concessione e la proprietà superficiaria del concessionario (TAR Emilia-Romagna n. 947 del 25.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sdemanializzazione del bene disposta ai sensi dell’art. 35 cod. nav. fa venir meno, con effetto ex nunc, ogni rapporto concessorio sul bene, poiché la concessione di beni pubblici può avere ad oggetto esclusivamente beni del demanio o del patrimonio indisponibile. Con l’estinzione della concessione si estingue anche il diritto di proprietà superficiaria del concessionario, funzionale al godimento del bene pubblico e non configurabile come perpetuo. Non sussiste continuità tra la concessione statale estinta e la successiva concessione comunale, poiché tra le due si colloca il doppio passaggio della sdemanializzazione e del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato, poi al patrimonio indisponibile del Comune. Le contestazioni sul quantum del canone concessorio e sulla riduzione dello stesso spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi su diritti soggettivi a carattere patrimoniale in rapporto paritetico.

Il Fatto

La società ricorrente esercita la propria attività economica su un’area situata nel Comune di Rimini, ricompresa nell’ambito noto come “Triangolone”. L’area apparteneva in origine al demanio marittimo dello Stato, è stata poi sdemanializzata, trasferita al patrimonio disponibile del Comune e da ultimo iscritta al patrimonio indisponibile dell’Ente locale.

La società ha impugnato, nei limiti del proprio interesse, la concessione-contratto stipulata per il 2020 e tutti i successivi atti di rinnovo fino al biennio 2024-2025, con un ricorso principale e sette ricorsi per motivi aggiunti. Ha dedotto l’illegittimità della qualificazione dell’area come patrimonio indisponibile, la persistenza della concessione statale e della proprietà superficiaria, l’inadeguatezza della durata, l’illegittimità delle clausole e degli obblighi imposti, nonché l’insufficienza della riduzione del canone disposta per l’emergenza pandemica. Il Comune di Rimini si è costituito chiedendo la reiezione dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le questioni di rito. Accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione in relazione alle censure sul quantum della prestazione pecuniaria a carico del concessionario. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), cod. amm., poiché si discute solo dell’ammontare del canone dovuto, la controversia appartiene al giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi a carattere patrimoniale. La conclusione vale anche nell’ipotesi di qualificazione del rapporto come locazione, poiché in tal caso il rapporto ha natura paritetica. Parimenti devolute al giudice ordinario sono le contestazioni sulla riduzione del canone per il periodo pandemico.

Nel merito, il Tribunale respinge le tesi sulla perduranza della concessione statale. La sdemanializzazione ai sensi dell’art. 35 cod. nav. ha fatto venir meno con effetto ex nunc ogni rapporto concessorio, compreso quello della società. Venuto meno l’oggetto della concessione, si è estinta anche la proprietà superficiaria dei beni realizzati, funzionale al godimento del bene pubblico e non configurabile come perpetua, perché altrimenti si tradurrebbe in una forma larvata di usucapione di bene inusucapibile. Con l’estinzione del diritto di superficie, la proprietà dell’Amministrazione si è riespansa.

Il Collegio esclude ogni continuità tra la concessione statale e quella comunale. Il Comune è subentrato nello stato di fatto e di diritto delle aree, ma tale stato era quello di aree su cui non insistevano più le vecchie concessioni, estinte prima del trasferimento. È infondata anche la censura sull’inserimento dell’area nel patrimonio indisponibile: l’ambito è oggettivamente e soggettivamente destinato a uso pubblico, classificato urbanisticamente come “parco attrezzato”, e la Sezione si era già espressa in sede cautelare con l’ordinanza n. 41/2023, alle cui conclusioni il Collegio aderisce.

Quanto alla durata, la determinazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione. I rinnovi annuali e poi biennali, con possibilità di ulteriori rinnovi, non risultano manifestamente illogici, consentendo all’Ente di non privarsi a lungo di un bene pubblico e di modulare l’utilizzo in vista della messa a gara. Non è irragionevole subordinare il rinnovo all’adempimento degli obblighi del concessionario.

Sono infondate anche le censure sulle clausole. Per la revoca il titolo fa salvo l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, che prevede l’indennizzo. Alla scadenza, la clausola ricalca l’art. 49, primo comma, cod. nav., la cui compatibilità comunitaria è stata confermata dalla CGUE, sentenza 11 luglio 2024, causa C-598/22. Non sussiste alcun diritto di insistenza. Le prescrizioni imposte ai concessionari risultano coerenti con l’obiettivo del completamento del “Parco del Mare” e possono essere annullate solo se fuoriescono dal perimetro della ragionevolezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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