Esecuzione del giudicato sulla Carta docente per i precari della scuola (TAR Emilia-Romagna n. 219 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza di cui agli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. è esperibile quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. La sussistenza dei presupposti si desume dall’inerzia dell’amministrazione e dalla mancata contestazione dell’omesso adempimento. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, deve ritenersi decorso quando la sentenza sia stata regolarmente notificata all’amministrazione. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 341/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a renderla disponibile per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per un importo di euro 3.000,00 oltre interessi.
La ricorrente ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale. Ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di provvedere e che fosse nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha documentato l’omesso adempimento e che l’Amministrazione, non costituitasi in giudizio, non ha contestato l’inerzia. Da tali elementi emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di ottemperanza.
Il Tribunale ha inoltre accertato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata in data 8 ottobre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
In accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.