Ricorso inammissibile per motivi non specifici e rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 36633 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che riproponga le questioni già esaminate dal giudice di appello, senza indicare profili di palese illogicità o contraddittorietà della motivazione impugnata. Il controllo di legittimità ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di sostituire la propria valutazione delle prove e degli indizi a quella del giudice di merito, quando questa non sia viziata. All’accertata inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Taranto, con sentenza del 19 aprile 2024, alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, commesso il 17 aprile 2021. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 22 aprile 2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice di appello omesso di motivare le ragioni della condanna e della mancata concessione delle attenuanti generiche, e per non avere rilevato le condizioni per l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che entrambi i motivi sono inammissibili perché privi di specificità. Il ricorrente si è limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dal giudice di appello, la cui motivazione non risulta illogica né contraddittoria, ma anzi molto approfondita.
In particolare, la sentenza di merito ha argomentato sulla prova del porto di un coltello a serramanico, sulla sua natura di arma e sull’assenza di un giustificato motivo per il porto, ritenendo inattendibile quello fornito nell’immediatezza dal ricorrente. Ha inoltre escluso la concedibilità delle attenuanti generiche, per la presenza di precedenti penali specifici e di una personalità negativa del soggetto, e la applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., per l’ostatività conseguente a due condanne già riportate per reato analogo.
La Corte sottolinea che il ricorso è inammissibile anche perché manifestamente infondato: esso non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione impugnata, ma sollecita una diversa valutazione delle prove e degli indizi relativi alla responsabilità del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali richiamati.
Secondo tali principi, espressi dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e ribaditi da Sez. III n. 17395 del 2023, il giudice di legittimità può verificare solo la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria diversa valutazione dei fatti e delle singole prove.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna altresì il ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa in 3.000 euro.
Nota della Redazione
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