Truffa telematica e aggravante della minorata difesa (Cass. pen. n. 8644/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa, l’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. (ora art. 640, comma 2-ter, cod. pen.) è integrata quando il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare l’individuazione dell’agente, poiché la distanza tra il luogo in cui si trova la vittima e quello in cui opera l’agente determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la propria identità e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della condotta. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile quando l’agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, e il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, valutato ai sensi dell’art. 133, comma 1, n. 2, cod. pen., non è di esigua entità.
Il Fatto
L’imputato è stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia per il reato di truffa aggravata, commessa a Tarquinia il 25 agosto 2020, per avere indotto in errore la persona offesa prospettandole la falsa sospensione della propria carta postale e attivando, a sua insaputa, una nuova carta intestata all’imputato, con conseguente trasferimento di denaro dalla carta della vittima al conto corrente dell’agente. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna.
Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., e con il secondo motivo, l’omessa esclusione dell’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate entrambe le doglianze. Quanto al primo motivo, ha richiamato l’art. 131-bis, comma 1, cod. pen., che esclude la punibilità quando l’offesa è di particolare tenuità per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutati ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., che al n. 2 fa riferimento al danno cagionato alla persona offesa. La Corte territoriale aveva correttamente valutato la significativa consistenza del danno patrimoniale (quasi tremila euro) e l’approfittamento delle condizioni di minorata difesa della vittima, circostanze che escludono la particolare tenuità del fatto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che le modifiche legislative intervenute sull’art. 640 cod. pen. (legge n. 90 del 2024 e d.l. n. 48 del 2025, conv. con l. n. 80 del 2025), con l’inserimento dell’aggravante specifica per la truffa telematica, hanno semplicemente enucleato un’ipotesi specifica dell’aggravante comune della minorata difesa, senza introdurre una nuova fattispecie. Ha ribadito che l’aggravante sussiste con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli abbia approfittato. Nel caso di truffa commessa tramite strumenti telematici, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello ove si trova l’agente determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la propria identità, di non sottoporre il bene a controllo preventivo e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della condotta. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta conforme a tali principi, avendo accertato che l’imputato aveva indotto in errore la vittima via mail, approfittando della distanza dei luoghi che impediva la verifica della richiesta.
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Nota della Redazione
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