Concordato in appello, inammissibili i motivi rinunciati e il difetto di querela (Cass. pen. Sez. II n. 25451 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi in una sanzione illegale, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Il ricorso che si risolva in una rivalutazione nel merito degli elementi probatori è parimenti inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava le pene inflitte a due imputati in relazione ai reati di tentata estorsione e di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, quest’ultimo contestato a uno solo dei due.
Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione con distinti atti. Il primo articolava due motivi: l’omessa valutazione dell’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. a fronte della richiesta di riqualificazione dei fatti e del conseguente difetto di querela, e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla condanna alla rifusione delle spese della parte civile. Il secondo contestava la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del perimetro impugnatorio proprio della sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, espresso anche dalla Sezione e condiviso dal Collegio, il provvedimento fissa i confini del sindacato: sono deducibili i vizi che attengono alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo.
Restano invece estranei al giudizio di legittimità i profili relativi ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena che non si traducano in una sanzione illegale, per essere la stessa non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Il precedente richiamato, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, conferma tale lettura.
Applicando tali coordinate, i due motivi del primo ricorrente risultano manifestamente infondati. Essi investono, per un verso, motivi ai quali gli imputati avevano rinunciato, avendo rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli espressi nell’accordo sulla pena; per altro verso, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. rientra espressamente tra le doglianze inammissibili.
Quanto al secondo ricorrente, l’unico motivo è inammissibile perché, oltre ad avere a oggetto motivi rinunciati, è diretto a una rivalutazione nel merito degli elementi probatori assunti, non consentita in sede di legittimità.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. In applicazione dei principi affermati dalla Corte cost. n. 186 del 2000, i ricorrenti sono altresì condannati al versamento di una somma, determinata equitativamente, in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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