Contingentamento somministrazione: onere di allegazione e prova a carico dell’utilizzatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4907 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il lavoratore che deduca l’avvenuto superamento della percentuale di contingentamento fissata dal contratto collettivo assolve l’onere di allegazione che su di lui grava, senza necessità di indicare il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato dall’utilizzatore. L’art. 2697 cod. civ. non subisce deroga per i fatti negativi: spetta all’utilizzatore, tenuto all’osservanza della clausola, provare il mancato superamento del limite. Onere di allegazione e onere probatorio gravano sulla stessa parte, sicché non può pretendersi dal lavoratore l’allegazione compiuta di elementi che solo il datore di lavoro è in grado di conoscere.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva agito per l’accertamento dell’invalidità del contratto di somministrazione a termine e delle successive proroghe, stipulato con un’agenzia per il lavoro per il periodo dal 2013 al 2015, chiedendo la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice.

La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza confermata dal giudice di legittimità, aveva condiviso la valutazione di specificità della causale apposta al contratto. Quanto ai limiti quantitativi di ricorso alla somministrazione, il giudice di merito aveva ritenuto che l’onere della prova del rispetto della clausola di contingentamento richiedesse una specifica allegazione della lavoratrice, non assolta. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si censurava il mancato rilievo della carenza del contratto commerciale quanto al numero dei lavoratori somministrati, è stato dichiarato infondato. La Corte ha rilevato che la questione non era stata trattata dalla Corte di merito, pur essendole stata devoluta; ha tuttavia escluso la necessità del rinvio in base ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., che consentono alla Suprema Corte di decidere nel merito la causa quando la questione di diritto risulti infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Nel merito, l’assunto della ricorrente non trova riscontro nella disciplina di legge: l’art. 21 d. lgs. n. 276/2003 non impone che il contratto di somministrazione indichi tutti i lavoratori inviati alla utilizzatrice, anche ove inviati sulla base di distinto contratto commerciale.

Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato i principi generali sull’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., che non subisce deroga neppure quando abbia ad oggetto fatti negativi. È il datore di lavoro utilizzatore, tenuto all’osservanza della clausola di contingentamento, a dover provare il rispetto del limite percentuale, in coerenza con la regola dell’art. 3 legge n. 230/1962, estensibile al caso in esame.

La ratio è tutelare il lavoratore, che, a differenza del datore di lavoro, è privo della disponibilità dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa. È sufficiente, dunque, che il lavoratore deduca l’avvenuto superamento della percentuale per far scattare l’onere probatorio della società. L’affermazione del giudice di appello, che condizionava l’insorgere di tale onere alla compiuta allegazione di elementi relativi alla violazione, non è conforme ai comuni principi processuali: onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte.

La sentenza è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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