Durata ragionevole procedure concorsuali termine legale sottratto alla discrezionalità del giudice (Cass. civ. Sez. II n. 20008 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella dell’art. 2 della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 55 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, il comma 2 bis che «considera» rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si conclude in sei anni contiene una predeterminazione legale sottratta alla discrezionalità del giudice. Il sintagma «si considera rispettato» non ammette deroghe discrezionali né integra una mera presunzione suscettibile di prova contraria. La fissazione del parametro non preclude tuttavia al giudice di valutare gli elementi del comma 2 dello stesso articolo, dandone conto in motivazione, per misurare la durata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato. Il termine di sette anni, elaborato dalla giurisprudenza europea per le procedure fallimentari complesse, non è invocabile per i ricorsi proposti dopo l’11.09.2012.
Il Fatto
I ricorrenti, creditori privilegiati ammessi al passivo di una procedura fallimentare, proposero ricorso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001 per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata della procedura, pendente da circa ventisei anni. In fase monitoria la Corte d’appello di Napoli valutò ragionevole la durata del processo presupposto in sette anni, applicando il parametro minimo di liquidazione senza correttivi in aumento.
Con decreto collegiale la Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’opposizione, rideterminò il compenso di ciascun istante e rigettò il motivo relativo alla determinazione della durata ragionevole. I ricorrenti impugnarono il decreto per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001. Il Ministero della Giustizia si costituì con controricorso. Dopo l’ordinanza interlocutoria che rimise la causa alla pubblica udienza per il valore nomofilattico della questione, la Corte decise il ricorso.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda la natura della previsione introdotta dal legislatore del 2012, che fissa in sei anni la durata ragionevole delle procedure concorsuali. I ricorrenti sostengono che si tratti di predeterminazione vincolante, sottratta alla discrezionalità del giudice; la tesi opposta, fatta propria dalla Corte d’appello e sostenuta in alcune pronunce di legittimità, ammette di individuare il limite in sette anni secondo lo standard elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa. Prima della riforma, il comma 2 dell’art. 2 era interpretato come norma recante criteri per individuare la durata ragionevole caso per caso, senza formule aritmetiche fisse. Con il d.l. n. 83/2012 il legislatore riformulò il comma 2 e aggiunse il comma 2 bis, dando indicazioni precise e determinate per il giudizio ordinario, le procedure esecutive e quelle concorsuali. Di tali norme è stata esclusa l’applicazione ai ricorsi depositati prima dell’11.09.2012, secondo la chiara disposizione transitoria dell’art. 55.
La Corte richiama la Corte costituzionale n. 36 del 2016, che ha affermato come i commi 2 bis e 2 ter siano univoci nel ritenere ragionevole il termine ivi indicato, nell’ambito di un intervento diretto a sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2015, ha riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento nella costruzione del rimedio compensatorio interno.
Su questa base la Corte ritiene che la formulazione letterale del comma 2 bis sia decisiva. Il verbo «considerare», nella forma riflessiva, equivale a reputarsi, ritenersi, stimarsi, ed esclude la natura soltanto tendenziale dell’indicazione normativa. Il legislatore non ha concesso alcuna facoltà di deroga discrezionale, a differenza di quanto fa l’art. 2 bis per la misura dell’indennizzo. Non si tratta neppure di una mera presunzione, perché manca ogni indicazione in tal senso, presente invece nel comma 2 sexies.
La Corte chiarisce infine il rapporto tra comma 2 e comma 2 bis. Il comma 2, collocato prima dell’indicazione sulla durata ragionevole, va inteso come diretto a individuare soltanto il tempo effettivamente costituente violazione imputabile allo Stato. La fissazione del parametro legale non pregiudica quindi l’aderenza della liquidazione al caso concreto: gli elementi del comma 2 possono essere valutati, con specifica motivazione, per ricondurre la durata irragionevole alla fattispecie esaminata. Il ricorso è perciò accolto, il decreto cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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