Nessuna prededuzione per il credito del mandante sui crediti incassati dal mandatario (Cass. civ. Sez. I n. 13098 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito del mandante, per le somme che il mandatario ha incassato in nome proprio e non ha riversato, non è ammesso in prededuzione ai sensi dell’art. 111, comma 2, legge fall. Gli artt. 1706 e 1707 c.c. attribuiscono al mandante la rivendica delle cose mobili acquistate per suo conto e la sottrazione dei beni alle azioni dei creditori del mandatario, ma non disciplinano i crediti del mandante nei confronti del mandatario e non contengono alcuna qualificazione in termini di prededuzione. La formula della legge fallimentare, che esige una «specifica disposizione di legge», preclude la qualificazione operata dall’interprete e il ricorso all’analogia legis. La domanda di ammissione in prededuzione non è equipollente alla domanda di rivendica del denaro, che opera su beni determinati e ne presuppone la descrizione.
Il Fatto
La ricorrente principale aveva acquistato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria i crediti che questa vantava verso un terzo debitore estero. Le parti convennero di non comunicare subito la cessione al debitore ceduto e di dare mandato alla cedente di continuare a incassare in nome proprio, con obbligo di riversare immediatamente le somme alla cessionaria. La mandataria incassò i crediti e non riversò gli importi.
La ricorrente chiese l’insinuazione al passivo di quel credito quasi interamente in prededuzione. Il giudice delegato ammise l’importo richiesto, ma tutto in chirografo. L’opposizione allo stato passivo fu respinta dal Tribunale, che aggiunse solo l’ammissione degli interessi maturati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002. Contro il decreto è proposto ricorso per cassazione, con ricorso incidentale della controparte sugli interessi moratori.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 111, comma 2, legge fall. in combinato disposto con gli artt. 1706 e 1707 c.c. Secondo la ricorrente, dalla disciplina del mandato si ricaverebbe una specifica disposizione di legge che consente al mandante di soddisfarsi fuori del concorso, e quindi in prededuzione. La Corte non accoglie questa lettura.
Il rilievo è netto: gli artt. 1706 e 1707 c.c. non discorrono di prededuzione, mentre la formula dell’art. 111, comma 2, legge fall. esige che la qualifica derivi da una specifica disposizione di legge. Essa non può essere attribuita dall’interprete nel silenzio della legge, né mediante il ricorso all’analogia legis. Le norme invocate, inoltre, non riguardano i crediti del mandante, ma la rivendica delle cose mobili e la sottrazione dei beni alle azioni esecutive dei creditori del mandatario.
La Corte esclude anche l’utilità della giurisprudenza che ammette la rivendica del denaro (Cass. nn. 193/2022; 2737/2021). Il petitum della domanda di ammissione in prededuzione non è equivalente a quello della rivendica: la prededuzione opera su tutto il patrimonio del debitore, salva la parte destinata ai creditori garantiti; la rivendica opera solo su determinati beni, sottratti alla liquidazione. La domanda proposta non può quindi essere accolta sulla base di quella giurisprudenza.
Il collegamento è stretto anche sul piano fattuale. I precedenti riguardano denaro contante consegnato e giacente in caveau, con conservazione della proprietà giustificata dalla mantenuta separazione del denaro conferito da quello del depositario. Qui si discute invece dell’incasso di crediti e dell’inadempimento dell’obbligo di riversare le somme: non vengono nemmeno indicate le modalità di riscossione e la collocazione del denaro. Ciò è coerente con la domanda di prededuzione, ma sarebbe motivo di inammissibilità rispetto a un’ipotetica domanda di restituzione o rivendica ex art. 93 legge fall.
Il ricorso incidentale contesta l’ammissione degli interessi moratori nella misura del d.lgs. n. 231 del 2002, richiamando l’art. 1, comma 2, lett. a), che esclude l’applicazione del decreto ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: la Corte ha già chiarito che l’esclusione non riguarda gli interessi maturati su debiti sorti da una transazione commerciale di cui è parte un imprenditore poi sottoposto a procedura concorsuale (Cass. nn. 8979/2016; 3300/2017; 14637/2018). Anticipare la disapplicazione dei tassi commerciali priverebbe i creditori di un diritto già maturato all’apertura del concorso.
Nota della Redazione
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