Interessi moratori sui compensi dell’avvocato decorrono dalla messa in mora (Cass. civ. Sez. II n. 20007 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di crediti professionali dell’avvocato, gli interessi moratori di cui all’art. 1224 cod. civ. decorrono dalla data di costituzione in mora, che coincide con la proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche quando la liquidazione avvenga all’esito del procedimento di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011. La misura degli interessi è quella prevista dall’art. 1284, comma 4, cod. civ., richiamato dal d.l. n. 132/2014 in materia di obbligazioni pecuniarie. È illegittima la statuizione che preveda una doppia decorrenza degli interessi, riconoscendo il saggio legale ordinario dal giorno della messa in mora e il saggio speciale solo dalla notifica del ricorso monitorio. La successiva liquidazione giudiziale di importo inferiore alla richiesta non esclude la mora, essendo il credito sufficientemente identificato già con l’atto interruttivo.
Il Fatto
Un avvocato aveva agito per il pagamento dei compensi professionali maturati nell’attività svolta in un procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. e nel successivo giudizio di merito, ottenendo decreto ingiuntivo nei confronti del cliente. Quest’ultimo propose opposizione.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 05.04.2023, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocò il decreto e condannò l’opponente al pagamento di una somma minore, determinando gli interessi con una doppia decorrenza: dal giorno della costituzione in mora fino alla domanda giudiziale al saggio dell’art. 1284, comma 1, cod. civ., e dalla notifica del ricorso monitorio fino al saldo al saggio dell’art. 1284, comma 4, cod. civ.. L’avvocato ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava, con il primo motivo, la violazione della disciplina degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, contestando sia la misura applicata sia la doppia decorrenza fissata dal giudice di merito. La doglianza è stata ritenuta fondata.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nei crediti professionali dell’avvocato, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. decorrono dalla data di messa in mora, coincidente con la proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche quando la liquidazione intervenga all’esito del procedimento di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Viene richiamato il precedente Cass. Sez. II n. 3457 del 2024, in continuità con Cass. Sez. II n. 32929 del 2022, Cass. Sez. II n. 24973 del 2022 e Cass. Sez. II n. 29351 del 2022.
Non rileva, osserva la Corte, la circostanza che la liquidazione avvenga in misura inferiore alla richiesta: la richiesta di pagamento di una somma maggiore, o minore, non esclude che il credito sia sufficientemente identificato, sicché l’atto di costituzione in mora produce effetti limitatamente alla parte di credito non contestata o accertata giudizialmente (Cass. Sez. II n. 24482 del 2022; Cass. n. 6064 del 1979).
Sul piano della misura, il d.l. n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, ha stabilito che nelle obbligazioni pecuniarie si applica il saggio previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il giudice di merito, applicando il saggio dell’art. 1284, comma 1, cod. civ., non ha correttamente applicato tali principi: gli interessi andavano determinati ai sensi dell’art. 1284, comma 4, cod. civ. e decorrevano dalla costituzione in mora, senza alcuna doppia decorrenza.
Gli altri due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati rigettati. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il Tribunale si era pronunciato sulla domanda di liquidazione, rigettando implicitamente l’istanza di maggiorazione del compenso (Cass. Sez. I n. 15190 del 2017). Quanto alla maggiorazione per la redazione degli atti con modalità informatiche ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, non è sufficiente il mero utilizzo del processo telematico, occorrendo tecniche ipertestuali che consentano la navigazione all’interno di atti e documenti di notevoli dimensioni (Cass. n. 21365 del 2023; Cass. Sez. II n. 22762 del 2023; Cass. Sez. VI n. 35753 del 2022).
In definitiva, la Corte accoglie il primo motivo, rigetta i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1284 c.c. – Saggio degli interessi
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite