Compensazione delle spese legittima se ancorata a ragioni specifiche della controversia (Cass. civ. Sez. V n. 20006 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione delle spese processuali, il potere del giudice di merito di addurre le altre gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. si sottrae a un sindacato di legittimità che ne imponga la predeterminazione tipica, trattandosi di norma elastica da specificare in via interpretativa. Il controllo della Corte di cassazione si svolge in negativo: le ragioni indicate nella motivazione non devono essere illogiche o erronee, né espresse con formule stereotipate o di mero stile. La valorizzazione di specifiche circostanze della controversia, quale l’esistenza di evoluzioni giurisprudenziali e di pronunce contrastanti dei giudici di merito sulla materia, integra quella motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile alla fattispecie, idonea a giustificare la compensazione.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di liquidazione dell’imposta e di irrogazione di sanzioni, emesso a seguito della registrazione di un’ordinanza di assegnazione di crediti pignorati in un procedimento di esecuzione immobiliare, per un importo inferiore alla soglia di 1.032,90 euro. L’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 46 della legge n. 374/1991, sostenendone l’inapplicabilità analogica a procedimenti diversi da quelli dinanzi al giudice di pace.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente; la C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 4325/2021, respingeva l’appello dell’Amministrazione finanziaria e disponeva la compensazione delle spese di lite. Avverso tale pronuncia il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione sulla disposta compensazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un primo profilo e comunque infondato. Il motivo, qualificato come “misto”, sovrappone doglianze eterogenee riconducibili ai diversi paradigmi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., così rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili e di dare forma giuridica alle lagnanze della parte.

Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ribadisce l’inammissibilità della mescolanza di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili. Neppure operando una risistemazione dell’articolato motivo, con scissione delle doglianze, il ricorso supera lo scrutinio, poiché le censure risultano aspecifiche, non confrontandosi con le ragioni della sentenza impugnata né confutandole.

Nel merito, la Corte ricostruisce la cornice normativa applicabile ratione temporis: l’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dalla legge n. 263/2005 e dalla legge n. 69/2009, che subordina la compensazione alla soccombenza reciproca o alla sussistenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Tale previsione è qualificata come norma elastica, da specificare in via interpretativa dal giudice di merito, la cui attività di precisazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche.

La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto illegittima la rigida predeterminazione delle ipotesi tipiche di compensazione, in quanto recherebbe un minus agli artt. 24 e 111 Cost., e nega che la soccombenza reciproca costituisca un criterio rigido. Il controllo demandato alla Corte è quindi una verifica in negativo: il giudice deve evitare ragioni illogiche o erronee e formule stereotipate, ma le ragioni addotte devono solo risultare non illogiche.

Applicando tali principi, la Corte ritiene che la C.T.R. abbia adeguatamente motivato la compensazione, valorizzando le evoluzioni giurisprudenziali recenti e le pronunce contrastanti dei giudici di merito sulla materia: elementi che integrano quella motivazione specifica ed effettivamente ricollegabile alla controversia, conforme al disposto dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Il ricorso è quindi respinto, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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