Inammissibile il ricorso in Cassazione sulla guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. n. 5515 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada quando i motivi di gravame si rivelino generici, manifestamente infondati o non conformi all’insegnamento delle Sezioni Unite. In materia di prescrizione, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina di cui alla legge 27 novembre 2021, n. 134. Inoltre, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, l’omesso avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen. non comporta la nullità della sentenza, poiché il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata dalla Corte di Appello di Venezia per il reato di guida in stato di ebbrezza, commesso in data 20 aprile 2019. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza. Con il primo motivo, la difesa eccepiva la violazione della disciplina in materia di prescrizione; con il secondo, deduceva la nullità della sentenza per omesso avviso ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen.; con il terzo, infine, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, esaminando distintamente i tre motivi. Quanto al primo, la Suprema Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, secondo cui la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019 e dalla legge n. 134 del 2021. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, invece, trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittima l’esclusione della nullità per omesso avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen., evidenziando che la difesa non aveva specificamente richiesto, nell’atto di appello, l’applicazione di sanzioni sostitutive. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo titolare di un potere discrezionale. L’omessa formulazione dell’avviso, subito dopo la lettura del dispositivo, non comporta pertanto la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024).
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, avendo i giudici di merito motivatamente negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione del negativo comportamento della prevenuta immediatamente dopo la commissione del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 545-bis c.p.p. – Condanna a pena sostitutiva
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso