Misure di prevenzione e guida senza patente mai conseguita: il reato resta applicabile (Cass. 7453/2026)

Sentenza della Corte di cassazione, Sezione I penale, n. 7453, depositata il 25 febbraio 2026.

Questione esaminata

Un soggetto sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale era stato condannato ai sensi dell’art. 73 del Codice antimafia perché aveva guidato un’autovettura senza avere mai conseguito la patente. La difesa sosteneva che il caso dovesse essere equiparato alle ipotesi escluse dalla rilevanza penale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2024.

Principio affermato

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 73 del d.lgs. n. 159/2011 riguarda il soggetto sottoposto a misura di prevenzione che guidi dopo una revoca o sospensione della patente derivante da precedenti violazioni del Codice della strada e non collegata alla misura. Non si estende a chi non abbia mai conseguito la patente o non possa conseguirla proprio perché sottoposto alla misura di prevenzione.

Motivazione della Cassazione

La Corte ha rilevato che l’art. 120, comma 1, del Codice della strada impedisce al soggetto sottoposto alla misura di prevenzione di conseguire la patente. Anche se l’imputato non l’aveva mai richiesta, al momento del fatto non avrebbe comunque potuto ottenerla proprio a causa della misura. La mancanza del titolo era quindi collegata alla condizione preventiva e alla finalità di tutela dell’ordine pubblico, che giustifica limitazioni agli spostamenti delle persone considerate pericolose. La situazione è diversa da quella di chi abbia perso la patente, prima o indipendentemente dalla misura, per una violazione stradale. Non sussiste pertanto la denunciata disparità di trattamento e il ricorso è stato rigettato.

Rilevanza pratica

La sentenza delimita con precisione gli effetti della pronuncia costituzionale del 2024. Per verificare se la guida senza patente del soggetto sottoposto a prevenzione costituisca ancora reato occorre individuare la causa concreta della mancanza del titolo: se dipende dalla misura o dall’impossibilità di conseguirlo durante la sua applicazione, l’art. 73 resta applicabile; se deriva da una precedente violazione stradale estranea alla misura, opera invece l’esclusione dichiarata dalla Corte costituzionale.

PDF del provvedimento

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