Eccezione di inadempimento al compenso del liquidatore fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 4156 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare, nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dal professionista per l’ammissione del proprio credito al compenso, l’eccezione di inadempimento, con il solo onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento del contraente. Resta a carico di quest’ultimo l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento e la rispondenza della condotta al modello professionale richiesto. Il preteso creditore che proponga opposizione allo stato passivo è onerato della prova dell’esistenza del credito secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c.; una volta avanzata l’eccezione, il riparto degli oneri probatori segue i canoni ordinari dell’art. 1460 c.c. L’eccezione non è subordinata ai presupposti della risoluzione contrattuale, poiché può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una società in liquidazione ha respinto la domanda di ammissione al passivo del credito al compenso maturato dal liquidatore, per i profili di responsabilità emergenti nell’esercizio dell’incarico. Il professionista ha proposto opposizione allo stato passivo, che il tribunale ha rigettato ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dal Fallimento.
Il tribunale ha rilevato che il liquidatore, pur avendo l’obbligo di conservare il valore della società, non aveva compiuto alcuna attività per ottenere dai soci il pagamento dei contributi previsti a livello statutario per far fronte alle spese sociali. Il professionista ha così proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 1218, 1223, 1460 e 2325 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il motivo in parte inammissibile e per il resto infondato. Il ricorrente non si confronta realmente con il decreto impugnato: il tribunale ha accertato che, in forza di espressa clausola dell’art. 5 dello statuto, i contributi erano dovuti dai soci non quale corrispettivo per servizi erogati, come assumeva il ricorrente, ma per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie della società.
Nel rigettare l’opposizione, il giudice di merito si è attenuto ai principi della Corte: il curatore è legittimato a sollevare l’eccezione di inadempimento secondo i canoni della responsabilità contrattuale, con il solo onere di contestare la negligente esecuzione o l’incompleto adempimento, restando a carico del professionista l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento rispetto al modello professionale richiesto (Cass. SU n. 42093 del 2021).
La Corte richiama la regola del riparto probatorio: il creditore che agisca per l’adempimento prova solo la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo (Cass. n. 25584 del 2018; Cass. SU n. 13533 del 2001). Il medesimo criterio vale quando il debitore si avvalga dell’eccezione ex art. 1460 c.c.
Quanto all’eccezione di inadempimento, essa non è subordinata ai presupposti richiesti per la risoluzione del contratto, poiché la gravità dell’inadempimento è requisito previsto per la risoluzione, mentre l’eccezione si limita a consentire il legittimo rifiuto di adempiere di fronte a un inadempimento anche solo inesatto (Cass. n. 12719 del 2021). La misura dell’inadempimento contestato al professionista costituisce oggetto di apprezzamento in fatto del giudice di merito, censurabile solo per il vizio dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nella specie neppure prospettato. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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