Revocazione donazione: onere di allegare la speciale riconoscenza (Cass. civ. Sez. II n. 1123 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La donazione remuneratoria è configurabile solo quando lo spirito di riconoscenza per servizi resi o promessi costituisce il motivo determinante della liberalità, con una specifica correlazione tra l’attribuzione patrimoniale e lo speciale apprezzamento della condotta del beneficiato. Non basta accertare la perduranza dei rapporti, l’intensità della frequentazione o lo svolgimento di commissioni ed attività di assistenza: occorre che il giudice di merito ne accerti la consistenza, la durata e l’attitudine a giustificare l’attribuzione, potendosi desumere lo speciale apprezzamento anche da elementi indiretti. Distinta è la fattispecie dell’art. 770, secondo comma, cod. civ., che presuppone una liberalità in occasione di servizi resi o conforme agli usi, con sostanziale equivalenza tra servizi e bene donato. Sul piano processuale, la statuizione di inammissibilità dei motivi di appello ex art. 342 cod. proc. civ. è autonoma ratio decidendi, con la conseguenza che le argomentazioni svolte ad abundantiam su ragioni di merito restano prive di effetti e la parte soccombente deve censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità.

Il Fatto

La donante, con atto del 2005, aveva trasferito alla donataria la nuda proprietà di un appartamento e la cointestazione di due libretti postali. L’erede, dopo il decesso dell’originaria attrice, ha chiesto la revocazione della donazione per ingratitudine, allegando prelievi non autorizzati, l’appropriazione dei libretti e della pensione, un prestito non restituito e gravi ingiurie.

Il Tribunale ha respinto le domande ritenendo indimostrati i fatti di ingiuria. La Corte d’appello di Napoli ha confermato, dichiarando inammissibili per genericità i motivi sulle prove, reputate tardive le nuove richieste istruttorie e riconosciuto carattere remuneratorio alla donazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto in parte il primo motivo, escludendo il denunciato vizio di motivazione quanto alle censure dichiarate inammissibili. Il giudice del merito ha confrontato le argomentazioni della sentenza con i motivi di gravame senza sconfinare nel merito; e, dopo avere dichiarato inammissibile il motivo, le valutazioni ulteriori restano irrilevanti, perché la parte deve impugnare soltanto la dichiarazione di inammissibilità.

La censura è invece accolta quanto ai prelievi non autorizzati dai libretti: l’atto di appello contestava in modo specifico il periodo richiamato dal Tribunale, poiché la sottrazione dei libretti risaliva al maggio 2008 mentre i prelievi si erano protratti fino ad azzerare le disponibilità. La contestazione rispondeva ai requisiti dell’art. 342 cod. proc. civ. e andava esaminata nel merito.

Il secondo motivo è infondato: la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 2.7.2014 e, ai sensi dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D.L. 83/2012, erano ammissibili solo i mezzi istruttori non producibili per fatto non imputabile. L’appellante non aveva allegato tale impossibilità, e le valutazioni sulla rilevanza erano svolte ad abundantiam.

Infondato anche il terzo motivo: la questione sulla natura della donazione era deduzione difensiva, proponibile come eccezione in senso lato, non richiedendo una domanda riconvenzionale; non essendo stata decisa dal Tribunale, la Corte d’appello poteva riesaminarla ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., anche senza appello incidentale. Il quarto motivo è respinto: il principio di non contestazione ha valenza generale e reciproca e opera per le circostanze rientranti nella sfera di conoscenza della parte.

Il sesto motivo è fondato. La donazione remuneratoria postula che l’intento di rimunerare il donatario sia motivo determinante della disposizione, con speciale apprezzamento dei servizi resi o promessi e spontaneità del beneficio. La sentenza ha enunciato tale carattere senza individuare le ragioni idonee a dar conto dello speciale apprezzamento, difettando l’accertamento della necessaria e specifica correlazione tra la liberalità e la riconoscenza, specie in relazione alla durata e alle modalità dell’assistenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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