Eccezione di inadempimento applicabile al rapporto di lavoro a progetto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9616 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. è istituto di diritto comune operante per tutti i contratti a prestazioni corrispettive e non è esclusa né dalla disciplina del settore umanitario (legge n. 49 del 1987) né da quella del lavoro a progetto (d.lgs. n. 276 del 2003). Chi deduce l’inapplicabilità della norma generale deve individuarne la ragione giuridica, non potendosi desumere un’esclusione dalla sola qualificazione del rapporto. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorre la doppia conforme e il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi. La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. ha natura pubblicistica e sanziona l’abuso del processo, richiedendo una condotta oggettivamente pretestuosa e non il dolo o la colpa grave.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la struttura datrice di lavoro ottenendo un decreto ingiuntivo per il corrispettivo di un rapporto di lavoro a progetto. La struttura si era opposta e il giudice di prime cure aveva annullato il decreto, accogliendo l’eccezione di inadempimento e condannando il lavoratore alla restituzione delle somme percepite a titolo di rimborso per le spese di alloggio.

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la pronuncia, ritenendo che il lavoratore non avesse provato il corretto adempimento delle proprie obbligazioni. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, articolati sulla pretesa inapplicabilità dell’art. 1460 c.c. al settore umanitario e al lavoro a progetto e sull’omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, valutati congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento. Il Collegio rileva che le censure non individuano la ragione giuridica per cui la legge n. 49 del 1987 o il d.lgs. n. 276 del 2003 escluderebbero l’applicazione dell’art. 1460 c.c., norma generale operante quale istituto di diritto comune per i contratti a prestazioni corrispettive.

Il rapporto negoziale in controversia presenta proprio tale natura corrispettiva, senza che le discipline speciali richiamate dal ricorrente ne sanciscano l’incompatibilità. La qualificazione del contratto come lavoro a progetto o come prestazione resa nel settore umanitario non incide, di per sé, sull’operatività del rimedio.

Il terzo motivo è inammissibile. Esso evoca il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. in un’ipotesi preclusa dalla ricorrenza della doppia conforme, senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello e senza dimostrarne la diversità, come richiesto dalla norma.

La Corte richiama sul punto Cass. n. 26774 del 2016 e Cass. n. 20944 del 2019. Il ricorso è quindi respinto nel suo complesso, con condanna alle spese secondo il regime della soccombenza.

Non trova invece accoglimento la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. avanzata dalla controricorrente. Il Collegio osserva che la disposizione prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi dei commi 1 e 2, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale.

La sua applicazione richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, non l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente, secondo Cass. n. 20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021. Nel caso concreto tale abuso non è ravvisabile. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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