Vendetta di sangue nel Paese d’origine e motivazione apparente sull’espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 9615 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione dello straniero, il giudice di pace che rigetti l’opposizione avverso il decreto prefettizio non può limitarsi a una motivazione fondata su mere formule di stile, riferibili a qualunque controversia e disancorate dalla fattispecie concreta. La motivazione è apparente quando non rivela la ratio decidendi né consente il controllo di legittimità, tanto più se omette di esaminare una deduzione specifica e circostanziata dell’opponente. Ove il cittadino straniero rappresenti il concreto pericolo di essere esposto, in caso di rientro, alla vendetta di sangue derivante dall’applicazione della legge del Kanun, il giudice deve valutare tale prospettazione ai fini dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Il vizio di motivazione apparente integra violazione di legge censurabile in cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino albanese, propone opposizione avverso il decreto di espulsione emanato dal Prefetto. Il Giudice di pace di Cuneo rigetta l’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 13, comma VIII, T.U. 286/98 e dell’art. 18 d.lgs. n. 150/2011.

Avverso tale ordinanza il cittadino straniero propone ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi e corroborato da memoria. Il Prefetto e il Questore restano intimati. La trattazione è disposta in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e mancata applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e il vizio di motivazione apparente, per l’omessa valutazione della situazione personale del ricorrente e del pericolo cui sarebbe esposto in caso di rientro in Albania a causa del fenomeno del “gjakmarrje”.

Il secondo motivo censura la violazione della medesima disposizione e il vizio di motivazione in relazione ai presupposti della protezione complementare, con omessa indagine sulla situazione di radicamento e integrazione in Italia.

La Corte ritiene fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Nella specie l’opponente aveva manifestato specificatamente il timore di essere esposto al pericolo di una vendetta di sangue derivante dall’applicazione dell’antica legge del Kanun nel territorio albanese.

A fronte di tale precisa deduzione, il giudice di merito ha fornito una motivazione apparente. Il vizio ricorre quando la motivazione si fonda su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e priva di riferimenti specifici.

Tale motivazione è del tutto inidonea a rivelare la ratio decidendi e a evidenziare gli elementi che giustificano il convincimento del giudice, rendendo impossibile il controllo di legittimità. La Corte richiama, sul punto, Cass. n. 11280/2018, riferita a un caso identico.

In conclusione, il primo motivo è accolto, il secondo assorbito, e l’ordinanza è cassata con rinvio al Giudice di pace di Cuneo, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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