Il verbale ispettivo nel giudizio sul rapporto previdenziale è prova liberamente valutabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17769 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. Il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. In tale giudizio sul rapporto, il verbale non rileva come atto amministrativo di cui sindacare la legittimità, ma come fonte di prova; pertanto non trova applicazione il principio di non contestazione, che opera solo per gli atti processuali. L’interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, integralmente protetta dal giudizio sul rapporto.

Il Fatto

La società, gerente una casa di riposo, impugnava dinanzi al Tribunale il verbale di accertamento e di recupero contributivo notificato dall’INPS. L’Istituto, all’esito di attività ispettiva, aveva riqualificato come lavoro subordinato l’attività resa da quattro infermiere, qualificatesi libere professioniste. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo la lesione del diritto al contraddittorio per la mancata conoscenza delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui la società deduceva la violazione del diritto al contraddittorio per non aver potuto esaminare le dichiarazioni rese dalle lavoratrici prima della costituzione in giudizio dell’INPS. Il motivo è ritenuto infondato: il giudizio instaurato dalla società è un giudizio sul rapporto e non sui pretesi vizi dell’atto costituito dal verbale. Richiamando i principi di Cass. 05/03/2024, n. 5851 e Cass. 28/08/2024, n. 23214, la Corte ribadisce che il verbale ispettivo viene in rilievo come fonte di prova e non come atto amministrativo, con la conseguente esclusione dell’onere di contestazione per gli atti extraprocessuali.

Quanto alla dedotta lesione delle garanzie endoprocedimentali, la Corte richiama l’insegnamento di Cass. 24/02/2003, n. 2804 circa l’inesistenza di un’autonoma tutela dell’interesse procedimentale, assorbito dalla posizione sostanziale. Nel caso di specie la ricorrente non aveva specificato quali allegazioni o mezzi istruttori sarebbero rimasti preclusi, limitandosi a lamentare l’acquisizione delle dichiarazioni, poi valutate come elemento di prova.

Il secondo motivo, concernente la valutazione delle prove testimoniali, è dichiarato inammissibile. La valutazione delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, neppure deducendo il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., atteso che la censura contrappone una diversa interpretazione delle prove, sollecitando un’inammissibile revisione del convincimento del giudice (Cass. 19/07/2021, n. 20553).

Il terzo motivo, relativo all’art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003, è parimenti inammissibile: la società non censura l’interpretazione della norma ma lamenta l’erroneo apprezzamento della natura subordinata del rapporto, riferendo al giudice di legittimità un riesame del merito istruttorio, peraltro escluso dalla doppia conforme. Il ricorso è integralmente respinto, con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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