TARSU centri commerciali integrati, responsabile solidale il gestore dei servizi comuni (Cass. civ. Sez. V n. 3792 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei centri commerciali integrati la soggettività passiva della TARSU va identificata in capo a coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile in solido del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo. La distinzione emerge dall’art. 63 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che contrappone colui dal quale “la tassa è dovuta” (comma 1) a colui che ne “è responsabile” (comma 3). Non sussiste violazione dell’art. 2697 cod. civ. quando il giudice di merito trae elementi di riscontro della pretesa impositiva dalle stesse fonti probatorie offerte al giudizio dal contribuente, in applicazione del principio di acquisizione processuale. È inammissibile il motivo di ricorso che contesti la motivazione dell’avviso di accertamento senza riportarne i passi asseritamente erronei o pretermessi.
Il Fatto
Una società contribuente impugna un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione della TARSU dovuta per l’anno 2012, riferita a unità immobiliari concesse in locazione all’interno di un centro commerciale integrato. La società contesta di dover assolvere al tributo per difetto di detenzione delle superfici tassate, sostenendo di non essere il gestore dei servizi comuni e di aver concesso in locazione le superfici.
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 10 luglio 2014, rigetta l’appello, confermando la decisione di prime cure. La contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi, articolati ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. La controparte non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato nel suo complesso. La Corte premette che il giudice del gravame ha recepito l’accertamento in fatto operato in primo grado, qualificando la posizione della contribuente come gestore dei servizi comuni: dai contratti di locazione esaminati risultava che la stessa aveva conservato la disponibilità del centro, gestione che — fino a un certo anno — era stata demandata a una diversa società e poi era passata alla ricorrente. Il giudice del merito ha inoltre rilevato che non era stato assolto l’obbligo dichiarativo ai fini dell’individuazione del soggetto passivo.
Quanto al primo motivo — violazione dell’art. 2697 cod. civ. — la Corte esclude che l’onere della prova sia stato attribuito a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare. Il giudice del gravame ha tratto elementi di riscontro della pretesa impositiva dalla stessa fonte probatoria offerta dal contribuente, ossia i contratti di locazione. In applicazione del principio di acquisizione processuale, le risultanze istruttorie concorrono indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, indipendentemente dalla parte che le ha prodotte, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità più volte richiamata.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che l’oggetto della tassazione è stato correttamente ricondotto alle superfici concesse in locazione e alla posizione di gestore dei servizi comuni. Il decisum si pone in linea con l’orientamento secondo cui, per i centri commerciali integrati, la soggettività passiva spetta a chi occupa o detiene i locali in uso esclusivo, mentre il gestore dei servizi comuni è responsabile in solido. La Corte richiama l’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, che contrappone colui dal quale la tassa è dovuta a colui che ne è responsabile, e il soppresso comma 4, che prevedeva l’obbligo del responsabile di presentare al Comune l’elenco dei singoli occupanti, all’evidente scopo di consentire all’amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo.
Il terzo motivo — violazione dell’art. 111 Cost. — è infondato. Il giudice del gravame ha compiutamente motivato tanto sull’accertamento del presupposto impositivo quanto sulla conseguente qualificazione della fattispecie. La ricorrente non ha articolato alcuna specifica censura in punto di interpretazione dei contratti di locazione, che costituisce indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, con specifica indicazione delle norme asseritamente violate e delle modalità del discostamento.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile. La censura sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento non riporta i passi dell’atto asseritamente erroneamente interpretati o pretermessi, non mettendo la Corte nella condizione di verificare il denunciato deficit. Quanto all’evocazione dell’art. 2909 cod. civ., manca qualsiasi deduzione sul giudicato che sarebbe stato violato. Le spese di legittimità non vengono regolate, in difetto di attività difensiva della parte intimata, mentre sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte della ricorrente.
Nota della Redazione
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