Fallibilità e credito da leasing: al giudice l’accertamento incidentale del residuo debito (Cass. civ. Sez. I n. 20671 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del requisito di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. impone al giudice la valutazione dell’esposizione complessiva dell’imprenditore, includendovi anche i debiti contestati e ancora sub iudice. La contestazione del credito non ne impedisce, di per sé, l’inclusione nel computo, ma non è irrilevante ove le ragioni del debitore appaiano giustificarla: in tal caso il giudice investito dell’istanza di fallimento compie un accertamento incidentale, non pregiudizievole della controversia di merito, per stabilire se e in quale misura il credito contestato vada computato. Nel caso di credito derivante da leasing traslativo risolto, occorre verificare se la risoluzione sia anteriore o successiva all’entrata in vigore della legge n. 124/2017, applicandosi ai contratti anteriormente risolti l’art. 1526 cod. civ., con diritto dell’utilizzatore all’eventuale residuo del ricavato dalla vendita o alla riduzione della penale.
Il Fatto
Il Tribunale di Cremona aveva dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale, titolare di un’impresa di lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, su istanza di un’associazione provinciale di categoria e di una società creditrice. Il giudice aveva rilevato che, pur essendo attivo e ricavi lordi inferiori alle soglie di fallibilità, l’esposizione debitoria complessiva superava la soglia, poiché ai debiti verso le istanti andavano aggiunti quelli verso il fisco e verso una società di leasing, pari a oltre 309.000 euro.
Il reclamo proposto dal debitore ex art. 18 l. fall. era stato respinto dalla Corte d’appello di Brescia. Il giudice distrettuale aveva escluso l’effetto estintivo automatico della vendita dei macchinari concessi in leasing, sottolineando che il ricavato era inferiore al credito ingiunto e che il giudice di merito aveva il potere di ridurre la penale. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione delle regole sul computo dei debiti ai fini della fallibilità. Il ricorrente rilevava che la società di leasing, avvalendosi della clausola risolutiva espressa e vendendo i beni, aveva perso il diritto all’adempimento del contratto, sicché il credito monitorio non corrispondeva più a un debito effettivo; il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare il residuo credito per equo compenso e risarcimento, detraendo il valore di realizzo del bene.
La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. 601/2017, Cass. 25870/2011): l’accertamento della soglia impone la valutazione dell’esposizione complessiva, compresi i debiti contestati e ancora sub iudice. La contestazione non impedisce, di per sé, l’inclusione nel computo, ma non è irrilevante se le ragioni del debitore appaiono giustificarla. Pertanto, in assenza di definitivo accertamento giudiziale del credito, spetta al giudice della fallibilità un accertamento incidentale, che non pregiudica la controversia di merito, diretto a verificare se e in quale misura il credito contestato vada considerato.
Nel caso concreto, la corte distrettuale non poteva limitarsi a escludere l’estinzione del debito verso la società di leasing, ma doveva valutare se lo stesso si fosse ridotto a seguito della vendita dei beni, determinandone la misura ai fini del computo dell’indebitamento complessivo.
La Corte richiama poi le Sezioni Unite n. 2061 del 2021: la disciplina dell’art. 1, commi 136-140, legge n. 124/2017 non ha effetti retroattivi, e il comma 138 si applica alle risoluzioni con presupposti verificatisi dopo l’entrata in vigore della legge. Per i contratti anteriormente risolti resta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ., anche in caso di sopravvenuto fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72-quater l. fall.. La corte d’appello avrebbe quindi dovuto accertare se i presupposti della risoluzione si fossero verificati prima o dopo l’entrata in vigore della legge.
La normativa del 2017 computa espressamente il prezzo di vendita in favore dell’utilizzatore. In caso di applicazione dell’art. 1526 cod. civ., il giudice, ove ritenga pattuita una clausola penale con diritto del concedente di trattenere tutte le rate (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurla secondo equità, stimando il bene al valore di mercato al momento della restituzione, salvo che non sia stato già venduto, considerando in tal caso i valori conseguiti, e detraendo tale valore dalle somme dovute, con diritto dell’utilizzatore all’eventuale residuo (Cass. 10249/2022). Da qui l’errore della corte distrettuale nel non tenere conto del risultato della vendita: il debitore avrebbe avuto diritto o al ricavato o all’apprezzamento della richiesta di riduzione della penale.
L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, cui è demandata anche la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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