Nullità del contratto rilevabile d’ufficio in appello senza nuovo contraddittorio (Cass. civ. Sez. I n. 19431 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto per violazione di norme imperative costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. L’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. non impone al giudice di provocare il contraddittorio quando il potere officioso sia sollecitato da una specifica eccezione proposta dalla controparte nella pienezza del contraddittorio. L’eccezione di nullità proposta per la prima volta in appello è consentita dall’art. 345, comma 2, cod. proc. civ., sicché non ricorre l’ipotesi della domanda di accertamento della nullità da riconvertire officiosamente in eccezione. La definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta, in caso di conformità della decisione alla proposta, l’applicazione delle sanzioni processuali degli art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria di crediti originariamente spettanti a un laboratorio di analisi cliniche, ha agito per il pagamento di prestazioni analitiche rese in favore di una ASL. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, in riforma, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo e negato il compenso, ravvisando l’inesistenza del necessario contratto scritto.
Avverso la sentenza di appello la cessionaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 112, 115, 116, 166 e 167 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 210 cod. proc. civ.: la Corte territoriale avrebbe rilevato d’ufficio una questione mai contestata in primo grado e non avrebbe rimesso la causa sul ruolo per consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la doglianza sul rilievo officioso della questione. La ricorrente stessa non contesta che il giudice di appello potesse esaminarla d’ufficio; si duole piuttosto della mancata provocazione del contraddittorio.
L’obiezione non ha pregio. La Corte territoriale ha esercitato il potere officioso a fronte delle considerazioni svolte dalla ASL nel suo quinto motivo di appello, analiticamente riportate nella sentenza impugnata. Tali allegazioni hanno costituito specifico stimolo di parte all’attivazione dei poteri d’ufficio: il contraddittorio era dunque già innescato dalla notifica dell’atto di appello, sì che la controparte avrebbe potuto controdedurre già con la comparsa di costituzione.
Ne deriva che gli adempimenti dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. non devono essere eseguiti quando il rilievo officioso sia sollecitato da una precisa richiesta della controparte avanzata nella pienezza del contraddittorio. La statuizione sul punto non risulta peraltro censurata con il ricorso.
Non pertinenti sono poi gli insegnamenti delle Sezioni Unite n. 26243 del 12.12.2014, pure richiamati dalla ricorrente, che concernono la domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello e la sua riconversione in eccezione ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ.: nella specie la ASL non ha proposto alcuna domanda di nullità, ma ha formulato per la prima volta un’eccezione rilevabile d’ufficio, espressamente consentita dall’art. 345, comma 2, cod. proc. civ. Le eccezioni in senso lato sono sottratte al divieto ivi stabilito, sempre che riguardino fatti emergenti dagli atti e dalle prove ritualmente acquisite.
La nullità per violazione di norme imperative è dunque rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, senza necessità di uno spazio difensivo da imporre, essendo il contraddittorio già instaurato. Il ricorso è pertanto inammissibile. La Corte applica quindi gli art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., stante la conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata, condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di ulteriori 2.500,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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