Status di pensionato esclude l’agevolazione ICI per i coltivatori diretti (Cass. civ. Sez. V n. 19432 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il trattamento agevolato previsto dall’art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale spetta soltanto a chi trae dal lavoro agricolo la propria esclusiva fonte di reddito. Lo status di pensionato osta al riconoscimento dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all’attività agricola. È irrilevante che il soggetto resti iscritto negli elenchi e continui a versare contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico. La ratio incentivante della norma, connessa alla finalità di razionale sfruttamento del suolo di cui all’art. 44 Cost., giustifica l’esclusione di coloro che non traggono dal lavoro della terra l’esclusiva fonte di reddito.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di erede di un contribuente defunto, ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva rigettato l’appello avverso la decisione di prime cure. Oggetto della controversia erano due avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento dell’ICI relativi agli anni 2007 e 2008, in relazione a un’area edificabile situata nel territorio comunale e utilizzata per attività agricola, della quale il de cuius era proprietario in vita.
Il giudice di appello aveva confermato la decisione di primo grado sul rilievo che il contribuente era percettore di una pensione erogata dall’INPS e, pertanto, non poteva essere considerato coltivatore diretto. La questione è giunta davanti alla Corte sul punto della compatibilità tra percezione del trattamento pensionistico e qualifica di coltivatore diretto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso, affidato a un unico motivo, denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 58 del d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 1647 cod. civ. e dell’art. 2 della legge n. 9/1963, sostenendo che la qualifica di coltivatore diretto non sarebbe esclusa dalla condizione di pensionato, non essendo l’abitualità e la prevalenza dell’attività agricola incompatibili con la percezione di un trattamento pensionistico.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità. L’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992 consente di considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, solo a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nell’art. 9 e che persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Tale disposizione ha carattere oggettivo e incide sul criterio di calcolo della base imponibile, mentre l’art. 9 introduce agevolazioni ulteriori di carattere soggettivo, ai fini del calcolo dell’imposta concretamente applicabile.
L’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 individua i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale nelle persone iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette al corrispondente obbligo assicurativo. I requisiti per accedere al regime agevolato sono stati così individuati: iscrizione agli elenchi, assoggettamento agli obblighi assicurativi, possesso e conduzione diretta dei terreni, carattere principale di tale attività rispetto ad altre fonti di reddito. La prova dei presupposti grava sul contribuente che invoca l’agevolazione.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 87 del 2 marzo 2005 e n. 336 del 7 novembre 2003), secondo cui la giustificazione dell’agevolazione risiede nell’intento di incentivazione dell’attività agricola e non è manifestamente irragionevole escludere dal beneficio coloro che, godendo di trattamenti pensionistici, non traggono dal lavoro agricolo l’esclusiva fonte di reddito. Il maturare del trattamento pensionistico esclude dunque che il soggetto possa essere ancora considerato coltivatore diretto, essendo irrilevante la permanenza dell’iscrizione negli elenchi e il versamento dei contributi volontari.
La Corte ha infine precisato che, a seguito del venir meno della figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale e della sua sostituzione con quella dell’imprenditore agricolo professionale, sono mutate le condizioni per il riconoscimento dell’agevolazione: è divenuta esigibile l’iscrizione negli elenchi o albi regionali, mentre è venuto meno, in tema di ICI, il requisito della conduzione diretta del fondo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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