Obblighi informativi Dublino III e nullità del trasferimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19434 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, dovute allo straniero destinatario di un provvedimento di trasferimento presso altro Stato membro competente all’esame della domanda di protezione internazionale, assicurano l’effettività e l’uniformità dell’informazione nel territorio dell’Unione. La loro inosservanza determina la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che rilevino la conoscenza aliunde acquisita dallo straniero né la mancata allegazione di uno specifico vulnus al diritto di difesa. Tali obblighi, pur inseriti in un procedimento d’ufficio dotato di autonomia strutturale e funzionale, hanno oggetto specifico e non sono assorbiti né fungibili con quelli posti dall’art. 10 d.lgs. n. 25/2008 in funzione della domanda di protezione internazionale. L’adempimento va valutato in termini sostanziali e non formali, ma grava sull’amministrazione l’onere della prova: la sola consegna del modello C3 non integra l’obbligo di consegna dell’opuscolo comune, con conseguente annullamento della decisione di trasferimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con decreto del 20 gennaio 2020, ha dichiarato illegittimo e annullato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno – Unità Dublino aveva disposto il trasferimento in Germania di un cittadino del Gambia, primo Paese UE nel quale l’interessato aveva presentato domanda di protezione internazionale, rigettata, e che aveva poi lasciato. Il trasferimento era stato disposto per ripresa in carico, essendo la competenza dello Stato tedesco pacificamente riconosciuta.
Il giudice di merito ha ritenuto assorbente, rispetto a ogni altro profilo, la mancata prova, a carico dell’amministrazione, dell’assolvimento degli obblighi informativi previsti dall’art. 4 del Regolamento di Dublino, con particolare riguardo alla predisposizione e consegna dello specifico opuscolo, obbligo trasposto nell’art. 10 d.lgs. n. 25/2008. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il richiedente, ritualmente intimato, non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la ricostruzione del Tribunale, che avrebbe trattato come unitaria una procedura in realtà distinta in due fasi autonome — determinazione dello Stato competente e successiva procedura di asilo — con conseguente unitarietà dell’obbligo informativo, asseritamente assolto mediante compilazione del modello C3, interrogatorio assistito da interprete e consegna dell’opuscolo. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, risultante dall’attestazione in calce al documento C3.
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li rigetta. Il Collegio muove dalla natura delle garanzie informative, finalizzate a garantire effettività e uniformità di informazione e trattamento nel territorio dell’Unione. La loro violazione comporta la nullità del provvedimento di trasferimento, senza che assumano rilievo la conoscenza aliunde dello straniero o la mancata dimostrazione di un pregiudizio concreto al diritto di azione e difesa.
Il punto centrale è la distinzione tra i due apparati informativi. La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia n. 228 del 30 novembre 2023 e il proprio orientamento espresso da Cass. n. 10331 del 2024: la procedura Dublino, pur inserita nel contesto della domanda di protezione internazionale, ha autonomia strutturale e funzionale e si configura come procedimento d’ufficio. Gli obblighi degli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 non sono assorbiti né fungibili con quelli dell’art. 10 d.lgs. n. 25/2008, ma hanno oggetto specifico: le informazioni dell’art. 4, con consegna preventiva dell’opuscolo, e il colloquio personale dell’art. 5.
Il Collegio richiama anche Cass. n. 17963 del 2020, Cass. n. 24493 del 2021 e Cass. n. 21553 del 2020, ribadendo che l’adempimento va interpretato in termini sostanziali e non formali e che l’onere della prova grava sull’amministrazione. Nel caso concreto, l’amministrazione ha allegato la sola sottoscrizione del modello C3: poiché gli opuscoli relativi alla domanda di protezione internazionale e a quella dell’art. 4 Reg. n. 604/2013 sono strutturalmente e funzionalmente diversi, l’obbligo informativo non risulta assolto.
Il ricorso è quindi rigettato. Nulla sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva, con esenzione dall’aumento del contributo unificato applicabile alle Amministrazioni dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.