Eccezioni improprie e mere difese non soggette a preclusione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9775 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso del lavoro, l’effetto preclusivo previsto dall’art. 416 cod. proc. civ. per il convenuto che non si costituisca tempestivamente non si estende alle eccezioni improprie e alle mere difese. Rientrano in tale categoria le deduzioni con cui il convenuto si limita a contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa. Per queste deduzioni il comma 3 dello stesso art. 416 cod. proc. civ. non commina alcuna decadenza, con la conseguenza che la loro acquisizione al giudizio non viola il regime delle preclusioni. Il vizio di violazione di legge riferito a regolamenti interni e atti deliberativi aziendali resta estraneo al controllo di legittimità, risolvendosi in una confutazione del materiale istruttorio rimessa al libero apprezzamento del giudice di merito.

Il Fatto

Una dipendente di una struttura sanitaria, addetta all’ufficio organizzazione e risorse umane, agisce in giudizio per ottenere i compensi incentivanti previsti in favore del personale amministrativo per la collaborazione prestata nell’attività intramuraria. In subordine, chiede la corresponsione della somma corrispondente a titolo di ingiustificato arricchimento.

Il Tribunale accoglie la domanda. La Corte d’Appello, in riforma, la rigetta: la lavoratrice non avrebbe assolto all’onere della prova dell’attività di supporto indiretto, non identificabile nella ordinaria gestione degli stipendi. La carenza non sarebbe superabile con la delibera di attribuzione dell’incentivo, poi revocata in via di autotutela, né in base al principio di non contestazione, stante la genericità delle allegazioni introduttive. La lavoratrice ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 416 e 420 cod. proc. civ. e il travisamento dei documenti. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura si risolve nella mera confutazione della valutazione del materiale istruttorio, affidata al libero apprezzamento del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. A monte, non è deducibile il vizio di violazione di legge con riferimento a regolamenti interni e atti deliberativi dell’azienda sanitaria.

Il secondo motivo è invece infondato. La ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere ammesso la contestazione dell’azienda, costituitasi in primo grado fuori termine, con conseguente acquisizione di deduzioni soggette a preclusione. La Corte di cassazione ricostruisce il perimetro dell’art. 416 cod. proc. civ.: l’effetto preclusivo non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte. Per tali deduzioni il comma 3 non commina alcuna decadenza, come già affermato da Cass. n. 21073/2007.

Resta ferma la validità della ratio decidendi sul principio di non contestazione: la sua mancata valorizzazione trova ragione nella genericità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo. Il terzo motivo, relativo alle spese di lite, è inammissibile, trattandosi di statuizione discrezionale fondata sul criterio della soccombenza e non sindacabile in cassazione.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile: censura un vizio di motivazione non più deducibile ai sensi del novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte richiama la propria decisione n. 8053/2014, secondo cui la sentenza, per quanto sintetica, deve garantire il minimo costituzionale e il rispetto del principio del giusto processo, nella specie pienamente rilevabile. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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