La notifica del ricorso per cassazione all’INPS contumace va eseguita presso la sede centrale di Roma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13313 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti processuali, la sentenza che definisce il giudizio di merito deve essere notificata personalmente alla parte rimasta contumace, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. Ne consegue che, ove l’INPS sia rimasto contumace, la notificazione del ricorso per cassazione deve essere eseguita presso la sede centrale di Roma dell’Istituto, nella persona del suo presidente o consegnando l’atto ad una delle persone indicate dalla norma. La disposizione di cui all’art. 44 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, che consente la notifica presso la struttura territoriale dell’ente, ha portata limitata agli atti introduttivi del giudizio e ad altri specifici atti, tra i quali non è compresa l’impugnazione. La notifica eseguita presso la direzione provinciale rende inammissibile il ricorso per difetto di notifica nei termini di impugnazione.
Il Fatto
La lavoratrice ricorrente impugnava in appello la sentenza del Tribunale di Salerno che, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il provvedimento dell’INPS di cancellazione dall’elenco dei braccianti agricoli e per l’accertamento negativo dell’indebito preteso dall’Istituto per gli anni 2009-2010. La Corte d’Appello di Salerno dichiarava improcedibile il gravame.
La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione di norme processuali e sostanziali in relazione alla declaratoria di improcedibilità dell’appello. L’INPS restava intimato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminati i motivi di ricorso, ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica. Ha osservato che il ricorso era stato notificato presso la direzione provinciale dell’INPS e non presso la sede centrale di Roma.
Poiché l’INPS era rimasto contumace in appello e mancava un difensore costituito in secondo grado, il ricorso andava notificato alla parte personalmente presso la sede di Roma, ai sensi degli artt. 330 e 145 c.p.c.
Il Collegio ha richiamato numerosi e univoci precedenti di legittimità. In particolare, Cass. n. 27017 del 2018 ha affermato che, in caso di contumacia dell’INPS, la notificazione deve essere eseguita a Roma, nella sede centrale dell’Istituto, e che l’art. 44 del d.l. n. 269/2003 non assume rilievo, limitando la notifica presso la struttura territoriale ai soli atti introduttivi del giudizio.
Anche Cass. n. 22856 del 2020 ha ribadito che, ove l’INPS sia rimasto contumace, la notifica dell’atto di appello va eseguita nella sede centrale dell’Istituto. L’orientamento è stato definito costante e risalente, richiamando Cass. n. 2378 del 1983 in materia di notifica del ricorso per cassazione.
Alla luce di tali principi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di notifica nei termini di impugnazione, senza pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell’Istituto.
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Nota della Redazione
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