Mansioni superiori DGSA: necessaria la verifica del differenziale retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27277 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di mansioni superiori svolte dagli assistenti amministrativi degli istituti scolastici con funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi, l’art. 1, comma 45, della legge n. 228/2012 deroga alla disciplina generale del d.P.R. n. 165/2001 e al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva. Ai fini della quantificazione dell’indennità di mansioni superiori si deve tener conto dell’intero trattamento goduto dal dipendente, comprensivo dello stipendio tabellare proporzionato all’anzianità e della posizione economica acquisita, con la conseguenza che il differenziale rispetto al trattamento del DGSA di primo livello si riduce progressivamente fino ad azzerarsi. Il giudice di merito è tenuto a compiere il doveroso accertamento in fatto sulla sussistenza concreta del differenziale, non potendosi limitare al richiamo dei principi affermati dalla Corte costituzionale.

Il Fatto

Le ricorrenti, dipendenti del Ministero con qualifica di assistente amministrativo, hanno agito in giudizio per ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive per aver svolto mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo le differenze per gli incarichi conclusi sino all’anno scolastico 2012/2013, quantificate secondo il metodo di calcolo anteriore alla legge di Stabilità 2013. La Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’impugnazione delle lavoratrici, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 71/2021, che aveva confermato la legittimità del metodo di calcolo e dell’assorbimento degli emolumenti. Le dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi — violazione dell’art. 2 del CCNL 25.7.2008 e dell’art. 52 del d.P.R. n. 165/2001 — sono trattati congiuntamente per la loro intima connessione. La Corte richiama la propria recente pronuncia n. 15198 del 30.05.2024, alla quale intende dare seguito ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

La disciplina di riferimento è dettata dall’art. 1, commi 44 e 45, della legge n. 228/2012. Il comma 44 rinvia alle disposizioni della legge n. 549/1995 per il conferimento dell’incarico; il comma 45 prevede che la liquidazione del compenso avvenga ai sensi dell’art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 165/2001, “in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell’assistente amministrativo incaricato”.

La Corte qualifica la disposizione come norma speciale, derogatoria rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego e al principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia retributiva. La novella lascia immutato il minuendo — il trattamento del DGSA di primo livello — ma modifica il sottraendo, valorizzando l’intero trattamento goduto dall’assistente. In un sistema che remunera l’anzianità per fasce progressive, l’indennità differenziale si riduce progressivamente e può azzerarsi del tutto per il dipendente che abbia superato i 21 anni di anzianità.

Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 71/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione solo “nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore”, ritenendo per il resto non contrario all’art. 36 Cost. che la retribuzione aggiuntiva sia via via decrescente, poiché l’anzianità è già remunerata dalla progressione economica.

Pertanto, ai fini della quantificazione dell’indennità occorre considerare l’intero trattamento goduto dal dipendente, includendovi, oltre allo stipendio tabellare, la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008. L’indennità è pari al differenziale fra tale trattamento e quello spettante al direttore amministrativo di prima assunzione, e va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo, salvo che l’operazione aritmetica dia esito negativo.

La Corte censura la sentenza impugnata: la corte territoriale ha richiamato i suddetti principi senza effettuare il doveroso accertamento di fatto sulla sussistenza concreta del differenziale, limitandosi a invocare i principi affermati dalla Corte costituzionale. Il ricorso è dunque accolto, con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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