Edificio distaccato dal maso chiuso escluso dall’ampliamento in verde agricolo (TAR Trentino-Alto Adige n. 153 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ampliamento previsto dall’art. 17, comma 5-bis, della L.P. n. 9/2018 per gli edifici distaccati dal maso chiuso non presuppone un autonomo provvedimento di distacco avente ad oggetto il fabbricato. Rileva l’operazione giuridico-urbanistica nel suo complesso: quando il distacco formale abbia riguardato il solo terreno e su di esso sia stata successivamente trasferita la volumetria di un edificio appartenente al maso mediante demolizione e ricostruzione, la separazione definitiva dal patrimonio masale si è comunque realizzata sotto il profilo sostanziale. L’edificio ricostruito è quindi qualificabile come distaccato dal maso chiuso. La diversità di trattamento rispetto agli altri edifici del verde agricolo trova giustificazione oggettiva nella diversa situazione di partenza e non viola gli artt. 3 e 42 Cost., né il legittimo affidamento, trattandosi di limitazione conformativa e non di vincolo occulto, ricostruibile dalle vicende tavolari e catastali.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di una particella edificiale in zona di verde agricolo e soggetta a vincolo paesaggistico per tutela degli insiemi, presentava tramite SUAP istanza di assenso per un progetto di ampliamento mediante demoricostruzione, invocando l’art. 17, comma 5, della L.P. n. 9/2018. Il Comune comunicava motivi ostativi: il parere paesaggistico era favorevole, quello urbanistico negativo, perché l’edificio non risultava esistente dal 24 ottobre 1973. Il ricorrente controdeduceva che l’immobile derivava da un intervento di demolizione e ricostruzione autorizzato nel 1997 ed eseguito tra il 1997 e il 2001, volto al recupero di un manufatto preesistente.
Il Comune respingeva definitivamente l’istanza il 17 settembre 2025, ritenendo che la completa demolizione avesse interrotto la continuità richiesta dalla norma. Dopo la notifica del ricorso, l’amministrazione avviava una nuova fase procedimentale con un secondo preavviso di rigetto, fondato anche sull’art. 17, comma 5-bis, e notificava il 16 gennaio 2026 un nuovo diniego, qualificato come integrativo del precedente. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti, proponendo anche questione di legittimità costituzionale delle norme provinciali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il procedimento ha dato luogo a due distinti provvedimenti di diniego: il primo fondato sul comma 5, il secondo, adottato in funzione integrativa, fondato anche sul comma 5-bis. Le questioni relative al comma 5, pur complesse e non manifestamente infondate, sono assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida, perché l’autonoma ragione ostativa del secondo diniego è sufficiente a definire il giudizio.
In via preliminare è accolta l’eccezione di inammissibilità del motivo introdotto con la sola memoria del 20 febbraio 2026, non notificato ai sensi dell’art. 43 c.p.a. e comunque tardivo. Nel merito, il motivo sul silenzio-assenso è infondato: il primo diniego espresso ha impedito la formazione del titolo tacito, e in ogni caso l’istituto non opera nel procedimento di rilascio del permesso di costruire quando sussistono vincoli paesaggistici, ai sensi dell’art. 76, comma 6, della L.P. n. 9/2018. Infondata anche la censura sulla mancanza del parere della Commissione per il territorio e il paesaggio, rilasciato nella seduta del 19 novembre 2025.
Quanto all’integrazione postuma della motivazione, il secondo provvedimento è qualificato come atto parzialmente confermativo in senso proprio, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e idoneo a far decorrere un nuovo termine di impugnazione. La conferma propria, totale o parziale, è ammissibile anche in corso di causa, rientrando nel potere di autotutela della pubblica amministrazione, come riconosciuto da Cons. Stato, Sez. VI, n. 3385 del 2021 e da Cons. Stato, Sez. V, n. 4123 del 2024. Non vi è stata, dunque, alcuna integrazione postuma vietata.
Sul quarto motivo, il Collegio esclude che la nozione di edificio distaccato coincida con la sola collocazione fisica fuori dalla sede masale: essa presuppone una modificazione della consistenza del maso disciplinata dalla normativa speciale. Tuttavia, il carattere tecnico della nozione non impone di limitarne l’applicazione ai soli casi di espresso atto di distacco del fabbricato. Poiché il distacco formale ha riguardato il solo terreno e su di esso è stata trasferita la volumetria masale mediante demolizione e ricostruzione, l’operazione ha prodotto sotto il profilo sostanziale la separazione dal maso di un edificio già appartenente al patrimonio masale. Diversamente, la finalità della norma sarebbe elusa con una semplice articolazione temporale delle operazioni.
La questione di legittimità costituzionale del comma 5-bis è dichiarata manifestamente infondata. La diversità di trattamento rispetto agli altri edifici del verde agricolo trova giustificazione oggettiva nella diversa situazione di partenza e nella finalità di evitare una duplicazione delle potenzialità edificatorie. Nessuna violazione dell’art. 42 Cost., trattandosi di limitazione conformativa che lascia integre le facoltà dominicali, né del legittimo affidamento, essendo la provenienza dell’edificio ricostruibile tramite la documentazione catastale e tavolare. I motivi aggiunti sono pertanto respinti, con assorbimento del ricorso principale e condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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