Incompetenza della Giunta sullo screening VAS e annullamento della variante urbanistica (TAR Trentino-Alto Adige n. 151 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione di non assoggettare una variante al piano urbanistico comunale alla verifica di assoggettabilità a VAS non può essere assunta dalla Giunta comunale, poiché questa, in quanto autorità procedente e organo di indirizzo politico, è priva della necessaria terzietà e autonomia funzionale rispetto al piano che essa stessa propone. La competenza deve essere esercitata da un’articolazione tecnica dell’ente distinta dal proponente e dotata di specifiche competenze in materia ambientale. Il principio di derivazione eurounitaria impone una separazione funzionale tra chi pianifica e chi valuta la sostenibilità ambientale della pianificazione, per evitare che il controllore coincida con il controllato. Il provvedimento adottato da organo incompetente è incompetente e va annullato, con assorbimento dei restanti motivi.
Il Fatto
Un’associazione ambientalista ha impugnato due deliberazioni della Giunta comunale di un Comune altoatesino, con le quali si è modificato l’art. 36 delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale per una zona destinata ad attrezzature collettive sovracomunali, al fine di realizzare un poligono di biathlon. L’area, di circa 19.900 m², è situata a 450-500 metri dal confine di un parco naturale classificato come Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale della Rete Natura 2000.
La prima delibera ha adottato la variante, escludendo la sottoposizione a VAS; la seconda ha integrato la precedente con documentazione tecnica ambientale richiesta dall’ufficio provinciale. La ricorrente ha dedotto la mancata VINCA, l’incompetenza della Giunta sulla VAS e la mancata effettuazione della stessa, oltre al difetto di istruttoria del rapporto ambientale. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità per tardività e la prematurità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di rito. Quanto alla tardività, la seconda delibera, pur dichiarando di “integrare” la prima, recepisce nuovi documenti tecnici e introduce un’analisi tecnica specifica degli impatti, mutando l’approccio istruttorio. Essa va qualificata come atto di conferma propria, interamente sostitutivo del precedente e idoneo a far decorrere un nuovo termine di impugnazione, secondo la giurisprudenza richiamata (TAR Lombardia n. 133 del 2026, Cons. Stato n. 3746 del 2020, Cons. Stato n. 217 del 2018).
Quanto alla prematurità, la decisione sull’assoggettabilità a VAS deve essere formalizzata dal Comune nella fase iniziale del procedimento di adozione, prima della pubblicazione, così che la documentazione sia consultabile. Ne deriva che gli atti impugnati sono immediatamente lesivi e il ricorso è tempestivo.
Nel merito, il Collegio ha scrutinato in via pregiudiziale e assorbente il secondo motivo, relativo all’incompetenza della Giunta comunale. Richiamando Cons. Stato n. 3253 del 2024 e Cons. Stato n. 7130 del 2023, il Tribunale ha osservato che la Giunta è l’autorità procedente, titolare dell’impulso e della decisione politica di pianificazione. Sebbene l’art. 6, comma 5, della l.p. n. 17/2017 attribuisca al Comune la competenza per la verifica di assoggettabilità, all’interno dell’ente deve sussistere una distinzione tra chi propone il piano e chi lo valuta.
La concentrazione di entrambe le funzioni in capo alla Giunta vanifica la ratio della normativa ambientale, facendo coincidere controllore e controllato. L’autorità competente va individuata in un’organo tecnico-gestionale dotato di adeguate competenze ambientali, non ravvisabili nella Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, priva di un tecnico competente in acustica. Il motivo è quindi fondato, con assorbimento dei restanti. Il Collegio ha così confermato l’orientamento già espresso da questo stesso TRGA (sentenze n. 153 del 2025, n. 112 del 2025 e n. 242 del 2023). Il ricorso è stato accolto, con condanna del Comune alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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