Rimborso del contributo spettante a chi ha effettuato il versamento (TAR Emilia-Romagna n. 1086 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di costruire, sicché in caso di rinuncia, mancato utilizzo o decadenza del titolo edilizio il Comune è obbligato, ai sensi dell’art. 2033 c.c. o comunque dell’art. 2041 c.c., alla restituzione delle somme percepite, che risultano prive della causa dell’originaria obbligazione. Il diritto alla ripetizione dell’indebito sorge esclusivamente in capo al soggetto che ha effettuato il pagamento a nome proprio, sicché la titolarità del permesso di costruire incide solo sul profilo passivo dell’obbligazione e non legittima il nuovo proprietario a chiedere la restituzione delle somme versate dal proprio dante causa, in assenza di una cessione del credito. Alla restituzione delle somme versate non osta il mancato espletamento delle verifiche antimafia, trattandosi di attività di cui è onerato il soggetto pubblico procedente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il silenzio serbato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna sulla richiesta di rimborso dei contributi di costruzione versati in relazione a due permessi di costruire rilasciati alla propria dante causa, per i quali le opere autorizzate non erano state mai realizzate. La resistente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, trattandosi di titoli rilasciati in favore della società dante causa e non essendo intervenuta la voltura del titolo edilizio. parte ricorrente, deduceva l’infondatezza dell’eccezione, rilevando che la titolarità del permesso di costruire è ambulatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato, richiamando il principio per cui il contributo di costruzione non è dovuto in caso di mancato utilizzo del titolo edilizio, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di restituire le somme percepite. Tuttavia, la domanda di ripetizione è stata accolta limitatamente alle somme effettivamente versate dalla società ricorrente. Secondo il TAR, dall’esame dell’atto di acquisto non emergeva che le parti della compravendita avessero dato corso anche a una cessione del credito relativo al rimborso, sicché per la parte versata dalla società dante causa la ricorrente non aveva titolo alla restituzione. La Corte ha precisato che la titolarità del permesso edilizio incide solo sul profilo passivo dell’obbligazione, mentre la legittimazione attiva all’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. inerisce esclusivamente al rapporto tra solvens e accipiens. Ha infine chiarito che l’eventuale mancato espletamento delle verifiche antimafia previste dal d.lgs. n. 159/2011 non può essere opposto al privato, trattandosi di attività di cui è onerato il soggetto pubblico procedente, e ha condannato l’Amministrazione alla restituzione degli esborsi indebiti nei limiti indicati, con interessi legali dalla messa in mora.
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Nota della Redazione
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