Incompatibilità ambientale e trasferimento in Polizia illegittimo per difetto di motivazione (TAR Lombardia n. 1139 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimento del personale della Polizia di Stato, il provvedimento che nega la movimentazione per incompatibilità ambientale, fondato su un parere del Questore meramente elencativo di precedenti penali riferibili a congiunti dell’istante, è illegittimo per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Il giudizio di incompatibilità ambientale deve fondarsi su ragioni oggettive e risultare ragionevole e proporzionato rispetto alla tutela del prestigio dell’Istituzione, da una parte, e alle legittime aspettative del dipendente, dall’altra. Il semplice deferimento all’Autorità giudiziaria o la mera iscrizione nel registro degli indagati, non seguiti da condanna, non possono esplicare alcun effetto ostativo. La Polizia di Stato è un Corpo a ordinamento civile e il trasferimento del personale resta soggetto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia, ha chiesto il trasferimento presso uno degli Uffici della Polizia Ferroviaria, Postale, di Frontiera o delle Telecomunicazioni di altra sede. L’Amministrazione ha rigettato l’istanza sulla base del parere contrario espresso dal Questore, reso noto mediante pubblicazione sulla piattaforma intranet riservata.

Esperito l’accesso agli atti, il ricorrente ha rilevato che il parere si fondava sul legame di parentela con alcuni congiunti gravati da precedenti penali. Ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione degli artt. 3 e ss. della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Dopo l’acquisizione integrale del parere questorile, ha proposto motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la natura provvedimentale e lesiva del diniego, benché lo stesso sia stato reso noto solo mediante pubblicazione sulla piattaforma intranet riservata. Non è prescritta, a pena di invalidità, una specifica formalizzazione: rileva la decisione assunta dall’Amministrazione, che ha precluso al ricorrente il conseguimento del bene della vita.

Nel merito, i ricorsi sono fondati. Il parere negativo della Questura si risolve in un mero elenco di precedenti penali a carico di soggetti legati da rapporti di parentela o affinità con l’istante, senza alcuna valutazione in ordine alla loro rilevanza ostativa al trasferimento e ai rapporti tra tali soggetti e il ricorrente.

Quanto alla sorella, condannata in sede penale, il Collegio osserva che la natura dei reati (in prevalenza diffamazione a mezzo stampa) non consente di ritenere con ragionevole certezza che si tratti di soggetto di effettiva caratura criminale, potendo le condotte essere correlate ad attività in sé non illecite. Quanto al fratello, la sola iscrizione nel registro degli indagati, non seguita da condanna e verosimilmente archiviata, è del tutto inidonea a produrre effetti preclusivi. Identico ragionamento vale per lo zio, destinatario di archiviazione.

Il parere non ha inoltre evidenziato alcuna contiguità dei familiari con ambienti della criminalità organizzata o comune, né ha approfondito l’addotta insussistenza di rapporti e frequentazioni tra il ricorrente e i congiunti. Esso risulta pertanto eccessivamente sintetico e in parte apodittico. Il giudizio di incompatibilità ambientale deve basarsi su ragioni oggettive e superare il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità. La carenza istruttoria vizia il diniego e si traduce in difetto di motivazione, in linea con Cons. Stato, II, n. 8683 del 2021.

Il Collegio richiama infine l’orientamento secondo cui la Polizia di Stato è un Corpo a ordinamento civile e il trasferimento resta soggetto agli obblighi della legge n. 241 del 1990, segnatamente all’obbligo di motivazione che impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

I ricorsi sono pertanto accolti, con l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese sono compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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