Riconoscimento titolo estero sostegno, silenzio e termini procedimento (TAR Lazio n. 2307 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo. Il termine può estendersi a quattro mesi solo se l’autorità competente abbia richiesto le integrazioni documentali previste dal comma 2. Decorsi inutilmente tali termini, senza che l’Amministrazione abbia provveduto né abbia attivato la richiesta di integrazione, si perfeziona il silenzio-inadempimento, con conseguente obbligo di provvedere per via giudiziale. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso e, per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 16 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai sensi della direttiva 2013/55/CE. L’Amministrazione, pur formalmente costituita in giudizio, non ha concluso il procedimento nel termine previsto.
Da qui il ricorso al TAR Lazio, con cui la ricorrente ha contestato il silenzio-inadempimento e chiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere, evidenziando l’impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico in assenza del riconoscimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, stabilisce che l’autorità competente provvede con proprio atto nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo, ove necessario, le integrazioni.
Da questa sequenza il Tribunale ricava che il termine complessivo per l’emissione del provvedimento conclusivo non può superare i quattro mesi, e solo nell’eventualità in cui l’Amministrazione abbia attivato la richiesta di integrazione documentale.
Nel caso di specie, la domanda risulta presentata in data 16 aprile 2025 e il Ministero non si è pronunciato, né ha richiesto integrazioni. Il Collegio ravvisa quindi la violazione sia del termine generale di trenta giorni della legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico dettato dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche. Entrambi i presupposti dell’obbligo di provvedere — istanza formale e scadenza del termine — risultano integrati.
Accertata l’illegittimità del silenzio, il Tribunale ordina al Ministero di provvedere con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere nel termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del primo termine.
Il Collegio impone infine che, nel perfezionamento del procedimento, l’Amministrazione e il commissario si conformino ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamando i principi delle sentenze della Corte di Giustizia UE e delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.