Proc. emersione non sanato dalla sola istanza: il datore deve comparire (TAR Puglia n. 841 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, non si conclude con la sola presentazione dell’istanza del datore di lavoro, ma richiede il perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva, che culmina nella stipula del contratto di soggiorno. La mancata comparizione dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione di una delle parti, non giustificata da causa di forza maggiore, determina l’archiviazione del procedimento. La posizione del lavoratore in pendenza della procedura è di mera aspettativa, non essendo la sua dichiarazione di volontà sufficiente e autonoma per l’avvio e la conclusione del procedimento. Il rilascio del permesso di soggiorno, anche per attesa occupazione, presuppone la positiva conclusione della procedura di emersione.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava, in data 11.08.2020, dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare nel settore domestico, ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, in relazione al rapporto di lavoro che il datore di lavoro intendeva regolarizzare. La procedura, tuttavia, non giungeva a definizione per la mancata comparizione delle parti dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
A seguito di istanza di accesso agli atti, il ricorrente apprendeva l’avvenuta archiviazione del procedimento, disposta per la mancata presentazione di entrambe le parti alla convocazione fissata dall’ufficio. Il lavoratore impugnava il provvedimento, deducendo la violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e la spettanza del permesso di soggiorno per attesa occupazione, stante la comprovata sussistenza del rapporto di lavoro e il pagamento del contributo forfettario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure dedotte. La sentenza ricostruisce la procedura di emersione come un procedimento complesso a formazione progressiva, i cui passaggi essenziali sono costituiti dalla sussistenza del rapporto di lavoro irregolare, dalla domanda del datore di lavoro, dalla convocazione delle parti, dall’istruttoria e, infine, dalla stipula del contratto di soggiorno. Solo il perfezionamento di tale iter consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La Corte chiarisce che la dichiarazione di emersione e il pagamento del contributo forfettario di € 500,00 non dimostrano di per sé la sussistenza di un rapporto di lavoro, né costituiscono titolo idoneo alla conclusione del procedimento. Tali elementi vanno convalidati e valorizzati nel successivo sviluppo della procedura, che richiede la verifica dell’effettiva identità del dichiarante e la conferma della volontà di regolarizzare il rapporto.
Il Collegio esclude che la disciplina abbia un’impostazione “oggettiva”, fondata sul mero dato materiale dello svolgimento dell’attività lavorativa. La normativa si fonda, invece, su un’impostazione “soggettiva”, che richiede l’indefettibile elemento volontaristico del datore di lavoro, unico legittimato a inoltrare la domanda e a intrattenerne i rapporti con lo Sportello Unico. La posizione del lavoratore si configura come mera aspettativa, tutelata anche contro i tardivi ripensamenti del datore, ma non idonea a concludere autonomamente la procedura.
Quanto alla denunciata violazione delle garanzie partecipative, il TAR osserva che la censura è irrilevante, poiché il ricorrente non ha disconosciuto l’indirizzo di posta elettronica o di residenza indicati in origine. La consultazione della casella di posta e l’aggiornamento dell’indirizzo di reperibilità rientrano negli oneri minimi di diligenza esigibili da chi partecipa a una procedura di particolare rilievo per i propri interessi.
La Corte esclude, infine, la spettanza del permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 37 del D.P.R. n. 394/1999, destinato al lavoratore regolare che abbia perso il posto. In assenza di positiva conclusione della procedura di emersione, la domanda di regolarizzazione risulta priva del presupposto indefettibile della stipula del contratto di soggiorno, con conseguente archiviazione legittima del procedimento.
Nota della Redazione
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