Accesso documentale agli emolumenti dei deputati regionali e interesse del richiedente (TAR Sicilia n. 1070 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 spetta a chiunque vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Tale nozione è più ampia dell’interesse all’impugnativa e prescinde dalla titolarità di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo. Il diniego è illegittimo quando l’amministrazione non motivi la ricorrenza di un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali dei controinteressati. Il diritto di accesso costituisce interesse autonomo a un bene della vita, distinto dalla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.

Il Fatto

Un soggetto, già consigliere regionale per una legislatura, presenta istanza di accesso alla documentazione relativa al pagamento degli emolumenti in favore di due deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana. L’istanza è formulata sia ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, sia ai sensi dell’art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013, in materia di accesso civico generalizzato.

Il segretario generale e il capo dell’ufficio legale dell’ARS respingono la richiesta. Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’annullamento della nota di rigetto e la condanna dell’amministrazione all’esibizione della documentazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio disattende l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa erariale. La precisazione del ricorrente, che ha circoscritto la richiesta alla posizione di un solo controinteressato, delimita l’oggetto della domanda ed elide il paventato pregiudizio alla riservatezza dei dati dell’altro soggetto originariamente menzionato nell’istanza.

Nel merito, il ricorrente fonda la domanda su due discipline distinte, l’accesso documentale e l’accesso civico generalizzato, con presupposti e finalità diversi. Poiché l’istante intende acquisire gli stessi documenti, l’accoglimento di una delle due domande può soddisfare integralmente l’interesse conoscitivo. Il Collegio decide quindi la controversia sulla disciplina dell’accesso documentale.

Il TAR richiama il principio consolidato secondo cui l’accesso ai documenti amministrativi va garantito a chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, caratterizzato dal rapporto di strumentalità tra la necessità di consultare i documenti e il loro contenuto. Nella specie il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990.

La Corte rileva che l’amministrazione non ha fornito alcuna motivazione circa la ricorrenza di un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali. La nozione di situazione giuridicamente tutelata è interpretata come più ampia dell’interesse all’impugnativa, che non presuppone necessariamente una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo. La legittimazione all’accesso spetta a chiunque dimostri che gli atti oggetto dell’istanza abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.

Il diniego dell’ARS risulta quindi in contrasto con l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il ricorso è accolto e la nota di rigetto annullata, con ordine all’amministrazione di consentire l’accesso, mediante esibizione e presa visione, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. La soccombenza comporta la condanna dell’ARS alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *