Patrocinio a spese dello Stato: onere di provare la permanenza delle condizioni reddituali fino alla definizione del giudizio (TAR Puglia n. 838 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di liquidazione del compenso al difensore, il giudice è tenuto ad accertare, ex art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale verifica non può limitarsi al momento dell’istanza di ammissione, ma deve estendersi all’intero periodo fino alla definizione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002. L’onere probatorio grava sulla parte ammessa al beneficio, la quale deve dimostrare, mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000, il rispetto dei limiti di reddito per ciascun anno di riferimento, fino all’adozione della decisione che definisce il giudizio.
Il Fatto
La controversia trae origine dal ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il provvedimento di rigetto della domanda di emersione presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020. Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 1297 del 2022. Successivamente, il difensore della parte vittoriosa ha depositato istanza di liquidazione del compenso, ai sensi della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, senza tuttavia allegare la documentazione comprovante la persistenza delle condizioni reddituali richieste per il mantenimento del beneficio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha rilevato che, prima di provvedere sulla richiesta di liquidazione, il giudice è investito di un obbligo di verifica d’ufficio circa la permanenza dei presupposti reddituali per l’ammissione al beneficio. Tale controllo è imposto dall’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, il quale non esclude i successivi accertamenti da parte delle autorità competenti.
La Corte ha quindi individuato i parametri di riferimento. In primo luogo, ai sensi dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, rilevano le condizioni risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della proposizione del ricorso. In secondo luogo, l’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002 impone all’interessato l’obbligo di comunicare, “fino a che il processo non sia definito”, le eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine annuale.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la verifica dovesse riguardare gli anni successivi all’instaurazione del giudizio e fino alla sua conclusione. Di conseguenza, ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ammessa al beneficio, consistente nel deposito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da copia del documento di identità e delle dichiarazioni dei redditi presentate, attestante che il reddito complessivo imponibile non ha superato i limiti normativamente previsti.
In accoglimento di tale impianto motivazionale, il TAR ha assegnato alla parte un termine di trenta giorni per adempiere, fissando per la prosecuzione della trattazione dell’istanza la camera di consiglio del 14 ottobre 2026. Ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Reg. UE 2016/679.
Nota della Redazione
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