Emersione: prova della presenza anteriore all’8 marzo 2020 e data certa (TAR Lombardia n. 1350 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione di rapporti di lavoro irregolari, l’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 richiede che lo straniero sia stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero abbia soggiornato in Italia anteriormente a tale data, in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della legge n. 68/2007 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. La prova della presenza deve essere tendenzialmente continuativa e non può fondarsi su fatti eccessivamente risalenti nel tempo, cui segua un lungo intervallo opaco fino alla data limite, perché la finalità della norma è l’emersione del rapporto di lavoro e non la sanatoria dell’ingresso irregolare. Spetta all’amministrazione valutare l’adeguatezza della documentazione prodotta, il cui sindacato è limitato al profilo della manifesta illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente e il suo datore di lavoro presentano il 21 luglio 2020 un’istanza di emersione. La Prefettura la respinge il 13 gennaio 2022 sul rilievo che lo straniero non avrebbe adeguatamente documentato la propria presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020.
Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare. Il Collegio respinge l’istanza cautelare il 16 marzo 2022. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 aprile 2025 la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sostiene di avere dimostrato la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 esibendo il passaporto, sul quale risulta apposto un timbro di ingresso del 25 agosto 2018, e producendo una certificazione medica rilasciata da un ospedale milanese e datata 15 novembre 2019.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 individua gli strumenti probatori ammessi: i rilievi fotodattiloscopici anteriori all’8 marzo 2020 oppure la dichiarazione di presenza o attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici. Il D.M. 27 maggio 2020 e le circolari ministeriali precisano la nozione di organismo pubblico e ribadiscono che la prova non può essere costituita da dichiarazioni testimoniali.
La giurisprudenza amministrativa richiamata dal TAR chiarisce che la norma non fissa un intervallo temporale preciso, ma esige una presenza tendenzialmente continuativa: non sono sufficienti fatti troppo risalenti, seguiti da un lungo periodo opaco fino alla data limite, perché lo straniero potrebbe essersi allontanato e poi rientrato per beneficiare della sanatoria.
Nel caso concreto l’amministrazione ha ritenuto il timbro del 25 agosto 2018 eccessivamente risalente e ha chiesto un’integrazione documentale. In risposta il ricorrente ha prodotto la certificazione medica, il cui autore ha però espressamente dichiarato che la prescrizione è falsa. Il documento posto a sostegno della presenza è quindi risultato non veritiero.
Il Collegio conclude che l’operato dell’amministrazione è conforme alle disposizioni vigenti e immune da censure di ordine logico. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con integrale compensazione delle spese di lite per ragioni di equità.
Nota della Redazione
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