Accolto il ricorso per l’ottemperanza al giudicato per la carta docente (TAR Lazio n. 9084 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. L’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla Carta docente integra gli estremi della inottemperanza. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina l’esecuzione, potendo nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone l’accertamento di una violazione successiva alla scadenza del termine assegnato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’eseguire la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto all’accredito sulla Carta docente dell’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un totale di € 1.500,00.
Il ricorrente, vittorioso nel giudizio di merito, lamentava la mancata esecuzione del giudicato e proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, oltre alla condanna al pagamento delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato al Ministero e sussistendo la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha accertato la fondatezza della domanda, rilevando come fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003, senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione al giudicato. L’Amministrazione, costituitasi con formula di stile, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata.
La Corte ha ricordato che il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo.
Conseguentemente, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza passata in giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora, non ritenendo sussistenti allo stato i presupposti, potendovi provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, considerata la criticità sistemica dell’inerzia amministrativa, e ha liquidato le spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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