Nessun diritto all’integrale ristoro dei costi per i titoli di efficienza energetica (TAR Lombardia n. 1352 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di meccanismi di efficienza energetica, l’art. 1 della legge n. 481 del 1995 non impone l’integrale recupero in tariffa dei costi sostenuti dai distributori per adempiere agli obblighi di risparmio energetico. Il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti con gli obiettivi generali di carattere sociale, ambientale e di uso efficiente delle risorse, senza che il soddisfacimento pieno di uno di essi possa pregiudicare gli altri. Il contributo tariffario riconosciuto per ciascun titolo di efficienza energetica riflette l’andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato e la fissazione di un limite massimo esclude una vera e propria remunerazione. Le scelte regolatorie dell’Autorità sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per risultati abnormi o manifestamente illogici.
Il Fatto
La società ricorrente, distributrice di energia elettrica tenuta ad adottare misure di incremento dell’efficienza energetica, ha impugnato la deliberazione con cui l’ARERA ha rivisto il contributo tariffario riconosciuto ai distributori nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Lombardia.
La delibera impugnata, da un lato, confermava per l’anno d’obbligo 2018 il limite massimo di 250 euro per titolo e, dall’altro, introduceva per il solo anno 2019 un corrispettivo addizionale entro la soglia di 10 euro per titolo, rinviando l’introduzione di meccanismi di riconoscimento dei costi per i titoli virtuali. La ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento del corrispettivo addizionale per il 2018, la violazione del principio di redditività del servizio e l’incertezza del sistema tariffario in ordine ai titoli virtuali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento, ricostruendo la disciplina dei titoli di efficienza energetica e il meccanismo di copertura dei costi sostenuti dagli operatori, che grava sulle componenti tariffarie del trasporto e della distribuzione dell’energia, ricadendo sull’utente finale.
Sul primo e sul secondo motivo, esaminati congiuntamente, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il sindacato sugli apprezzamenti tecnici dell’Autorità, pur esteso al controllo intrinseco, resta non sostitutivo e limitato ai soli casi di risultati abnormi o manifestamente illogici.
Nel merito, il Collegio esclude l’esistenza di un principio di integrale ristoro degli oneri sostenuti dagli operatori. L’art. 1 della legge n. 481 del 1995 non impone il recupero integrale dei costi: i concetti di economicità e redditività non lo implicano né possono dipenderne, altrimenti si negherebbe la natura imprenditoriale dell’attività svolta verso l’utente. La necessità di un recupero adeguato e la fissazione di un contributo tariffario massimo sono, anzi, sintomatiche dell’inesistenza di un rimborso a piè di lista.
Il TAR richiama i propri precedenti in tema di certificati verdi e di contributo tariffario, ribadendo che nello scrutinio di ragionevolezza rileva la remunerazione complessivamente garantita e non il recupero dei singoli costi. La scelta dell’Autorità di correlare il corrispettivo addizionale alla effettiva scarsità di titoli disponibili sul mercato e di escluderlo per il 2018 è apparsa coerente e non manifestamente irragionevole, anche perché la ricorrente non ha allegato né provato la perdita concretamente subita per l’anno d’obbligo di interesse.
Quanto al terzo motivo, il Collegio lo dichiara inammissibile per carenza di interesse, poiché la stessa previsione regolatoria esclude ogni affidamento in ordine all’attualità del meccanismo di riconoscimento dei costi per i titoli virtuali, subordinandone l’operatività a una successiva valutazione dell’Autorità. La ricorrente non ha dimostrato il pregiudizio derivante dalla mancata attualizzazione del meccanismo. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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