Ricettazione, aspecificità dei motivi e recidiva (Cass. pen. Sez. 2 n. 2225 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità e genericità ai sensi degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il motivo di ricorso per cassazione che ripropone censure già sviluppate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. È altresì inammissibile, per violazione della catena devolutiva (artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.), il motivo che introduce un tema di indagine nuovo, non dedotto con i motivi di gravame. La sospensione condizionale della pena, ai fini della recidiva, non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve comunque tenersi conto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 04/06/2025, aveva parzialmente riformato la pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, che aveva condannato l’imputato per i reati di detenzione di tabacco lavorato estero di contrabbando, vendita di beni con marchi contraffatti e ricettazione aggravata. I giudici di secondo grado avevano riqualificato il primo reato in sottrazione di tabacco italiano al pagamento delle accise, rideterminato la pena anche in relazione alla continuazione con una precedente condanna e confermato nel resto. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine al diniego di rinnovazione istruttoria, alla sussistenza della ricettazione e al riconoscimento della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza e la ripetitività dei motivi, ritenuti generici in quanto non si confrontavano realmente con la decisione di merito impugnata. Quanto al primo motivo, relativo alla mancata identificazione dei marchi e alla insufficienza della valutazione fotografica esperita dalla Guardia di Finanza, la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione congrua e non illogica, indicando come elementi dimostrativi della falsità non solo l’occhio esperto degli operanti ma anche la “medesimezza” del codice identificativo e l’assenza del contrassegno di Stato. Il motivo, pertanto, è risultato aspecifico, non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice di merito.
Il secondo motivo, con cui si sosteneva la mancanza di prova che l’imputato non avesse concorso nella produzione dei prodotti contraffatti, è stato ritenuto inammissibile in quanto costituiva un novum: la questione, non essendo stata dedotta in appello, non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità, per violazione del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. Anche il terzo motivo, volto a ottenere la derubricazione della ricettazione in incauto acquisto, è stato giudicato manifestamente infondato e generico, essendo ripetitivo di un’analoga doglianza già respinta con argomentazione logica e adeguata.
Infine, in relazione alla censura concernente la recidiva, la Corte ha rilevato che la difesa era incorsa in un errore fattuale: l’esame del certificato del casellario rivelava l’iscrizione di due precedenti penali (per istigazione alla corruzione e per rapina) e non uno solo. Richiamando il principio per cui l’estinzione del reato a seguito di sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, la Corte ha escluso che potesse porsi questione di elisione degli effetti per il decorso del tempo. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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