Particolare tenuità: basta anche un solo elemento ostativo decisivo (Cass. pen. n. 9114/2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. Per il riconoscimento dell’art. 131-bis c.p. tutti i criteri devono essere valutati positivamente; per escluderne l’applicazione è invece sufficiente anche un solo elemento ostativo, purché ritenuto decisivo e adeguatamente motivato. La condotta successiva al reato, pur valutabile nel vigente assetto normativo, non ha efficacia necessariamente determinante quando l’offesa o le modalità della condotta superino la soglia della tenuità.
Il Fatto
L’imputato veniva condannato per lesioni personali dolose aggravate dall’uso di un coltello a serramanico. La persona offesa aveva riportato una ferita da punta e taglio al fianco, estesa fino al gluteo, con prognosi di venti giorni. Anche l’imputato aveva subito lesioni nell’ambito della colluttazione. La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado e negava l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La difesa ricorreva per cassazione sostenendo che i giudici di merito avessero valorizzato soltanto l’entità delle lesioni e la pericolosità del colpo, senza considerare adeguatamente la reciprocità dell’aggressione, la remissione della querela e la successiva composizione del conflitto, nonché ulteriori elementi ritenuti indicativi di una minore gravità complessiva della condotta.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ribadisce che il giudizio sulla particolare tenuità rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. L’art. 131-bis c.p. impone di prendere in considerazione le modalità della condotta, il grado della colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo secondo i parametri dell’art. 133, comma 1, c.p. I criteri devono concorrere positivamente per consentire l’applicazione dell’istituto. In senso inverso, però, l’apprezzamento negativo anche di uno soltanto di essi può essere sufficiente a impedirne il riconoscimento.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva individuato due elementi decisivi: la non esiguità del danno, desunta dalla prognosi delle lesioni, e le modalità particolarmente pericolose della condotta, caratterizzate dall’impiego di un coltello e dalla zona del corpo colpita, suscettibile di lesioni profonde e di sanguinamenti difficilmente controllabili. Tali elementi erano stati valutati in termini concreti e non stereotipati.
La Cassazione esclude che il giudice fosse tenuto a confutare analiticamente ogni ulteriore dato favorevole prospettato dalla difesa. La stessa sentenza impugnata aveva infatti preso in considerazione la reciprocità delle aggressioni e la remissione della querela, ma li aveva ritenuti recessivi rispetto alla gravità dell’offesa e alle modalità della condotta. La motivazione può quindi ritenersi sufficiente quando renda chiaramente percepibile l’elemento ostativo considerato determinante.
La condotta successiva al reato, compresa la remissione della querela e l’eventuale composizione bonaria, è certamente valutabile alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 131-bis c.p., ma non assume valore automaticamente decisivo. Se gli altri parametri, a partire dall’entità dell’offesa, superano la soglia della particolare tenuità, il comportamento successivo non impone l’applicazione della causa di non punibilità. Le ulteriori censure dirette a rivalutare l’accidentalità del colpo o l’intensità del dolo vengono ricondotte a una richiesta di nuova lettura del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso viene pertanto rigettato.
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