Energie rinnovabili, interesse pubblico prevalente e motivazione rafforzata del diniego (Cons. Stato n. 6356 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la produzione di energia alternativa costituisce, in forza di una presunzione iuris tantum, interesse pubblico prevalente, con rango euro-unitario e primario. Ne deriva una regola di preferenza che indirizza la ponderazione dell’amministrazione nella composizione degli interessi pubblici antagonisti. Il diniego di compatibilità paesaggistica deve perciò fondarsi su una motivazione rafforzata, ancorata alle concrete caratteristiche dell’area e alla dimostrazione di effetti negativi significativi sul paesaggio. Le prescrizioni del piano paesaggistico regionale, ove meramente programmatiche, non sono vincolanti e non possono essere applicate in termini di stretta consequenzialità.

Il Fatto

Due società chiedono al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per un impianto fotovoltaico da realizzare su terreni ricompresi nell’agglomerato industriale consortile. Il Comune sospende più volte i termini, chiede un parere alla Regione e infine, con un provvedimento di diniego, nega la compatibilità paesaggistica dell’opera.

Le società impugnano il diniego davanti al TAR Puglia, che respinge il ricorso. Propongono quindi appello, contestando il difetto di istruttoria e di motivazione, la qualificazione dell’area come vincolata e l’errata applicazione del principio di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle rinnovabili. Il Comune resiste, sostenendo l’incompatibilità dell’impianto con la destinazione d’uso e con le prescrizioni del piano paesaggistico territoriale regionale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione giuridica dell’area. Il Collegio rileva che il fondo ricade nell’agglomerato industriale consortile e, al contempo, in un ambito riconducibile agli “ulteriori contesti” di cui all’art. 143, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 42/2004. Ne segue che la sua attuale destinazione d’uso o il fatto che l’area industriale risulti solo prevista e non attuata è ininfluente ai fini della qualificazione giuridica: le caratteristiche concrete del fondo rilevano semmai in sede di comparazione degli interessi.

La Sezione ricostruisce quindi il quadro regolatorio sovranazionale e nazionale, richiamando il Reg. UE 2021/241, il PNIEC, il PNRR e le fonti di derivazione euro-unitaria sulla massima diffusione delle rinnovabili. L’art. 16 septies della Direttiva 2018/2001, come modificato dalla Direttiva 2023/2413/UE e attuato dal d.lgs. n. 190/2024, considera tali impianti di interesse pubblico prevalente, salvo un giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti di effetti negativi significativi su ambiente e paesaggio.

Su questa base, il Collegio esamina le tre ragioni del diniego. Quanto agli artt. 77 e 78 delle NTA, il provvedimento richiama disposizioni di indirizzo e direttiva senza raffrontarle con la situazione concreta dell’area. Quanto alle linee guida 4.4.1, esse hanno natura programmatica e, come chiarito dalla giurisprudenza di Sezione, non sono vincolanti ma operano come mere raccomandazioni: il diniego non indica in concreto il profilo di contrasto, mentre le stesse linee guida favoriscono la concentrazione degli impianti nelle aree produttive pianificate. Quanto all’elaborato 4.4.2, il richiamo è generico e non riferito specificamente agli impianti da fonti rinnovabili.

Il Collegio puntualizza infine che le difese del Comune sulla piantumazione con alberi di ulivo introducono postume nella motivazione circostanze non desumibili dal provvedimento, che pertanto non possono essere considerate. Non emerge, in definitiva, quella motivazione rafforzata e collegata agli aspetti concreti della vicenda che sola consente di superare l’interesse prevalente individuato dal legislatore. L’appello è accolto, il provvedimento e gli atti della sequenza procedimentale sono annullati e i restanti motivi assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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