Divieto di detenzione di armi e decreto di archiviazione sopravvenuto: legittimità valutata al momento dell’emanazione (TAR Marche n. 977 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS ha natura cautelare e la sua legittimità va valutata al momento della sua emanazione, senza che possa essere incisa da atti sopravvenuti resi in separato processo. Il giudizio di affidabilità all’uso delle armi è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su fatti storici isolati ma significativi, valorizzabili nella loro oggettività, senza che rilevi l’eventuale definizione del procedimento penale. L’archiviazione penale sopravvenuta non determina l’illegittimità del provvedimento, potendo al più costituire oggetto di valutazione discrezionale per un’eventuale riedizione del potere. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di non irrazionalità o arbitrarietà delle valutazioni compiute.
Il Fatto
A seguito di una lite con la compagna, la Prefettura emetteva un provvedimento di ammonimento per violenza domestica e successivamente un provvedimento di divieto di detenzione di armi, preceduto dal ritiro cautelare delle stesse e della licenza di porto di fucile. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo, con cinque motivi, un difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando la mancata valutazione delle dichiarazioni della compagna e la mancata escussione di persone informate sui fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la rilevanza del decreto di archiviazione del procedimento penale per il reato di cui all’art. 572 cod. pen., depositato solo in udienza, ritenendo superflua l’acquisizione. La legittimità dell’atto impugnato, ha precisato la sentenza, va valutata al momento della sua emanazione e non può essere incisa da un atto sopravvenuto in un distinto processo, che può semmai rilevare per un’eventuale riedizione del potere.
Quanto alle censure, riconducibili a un unico difetto di istruttoria e motivazione, il Tribunale le ha disattese ritenendo l’atto adeguatamente motivato in punto di fatto e di diritto. Il provvedimento citava puntualmente l’episodio del 26 marzo 2024, senza che fossero ravvisabili manifeste illogicità o travisamenti dei fatti.
Con riferimento alla natura cautelare del provvedimento, la sentenza ha richiamato il consolidato principio per cui rileva non tanto l’estinzione dei reati per istituti processualpenalistici, quanto l’acclaramento di fatti storici discrezionalmente valutabili ai fini del giudizio di affidabilità. Il divieto può essere adottato anche sulla base di fatti isolati ma significativi e la motivazione non richiede una particolare analiticità, essendo il sindacato del giudice amministrativo limitato ai casi di valutazioni irrazionali o arbitrarie.
Né rileva la circostanza che la compagna abbia reso dichiarazioni spontanee in Questura, negando di essere stata aggredita. Dalla lettura in udienza del decreto di archiviazione è emersa l’esistenza di aggressioni reciproche tra il ricorrente e la compagna: la natura conflittuale della relazione ha quindi corroborato la ragionevolezza della misura ablativa adottata dall’Amministrazione. Il ricorso è stato conclusivamente rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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