Impianti di distribuzione carburanti e disciplina urbanistica comunale (Cons. Stato n. 6355 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impianti di distribuzione di carburanti, l’installazione e l’esercizio sono attività liberamente esercitate sulla base di autorizzazione comunale, ma restano subordinate alla verifica di conformità alle disposizioni del piano regolatore e alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e stradali. Ove il comune non abbia approvato i criteri e i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, e la regione non vi abbia provveduto in via sostitutiva, l’area di installazione resta assoggettata alla disciplina urbanistica vigente: l’art. 2, comma 1-bis configura la localizzazione come mero adeguamento degli strumenti urbanistici, senza necessità di variante, ma non consente di derogare alle prescrizioni delle NTA. La legittimazione del concorrente a impugnare il titolo abilitativo richiede la vicinitas commerciale, intesa come attrazione al medesimo bacino di utenza, e la prospettazione di un interesse commerciale al corretto dispiegamento della concorrenza. La tardività del ricorso va provata in modo rigoroso da chi la eccepisce.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso pubblico, collocato lungo una strada statale, ha impugnato davanti al TAR Abruzzo la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi con cui il SUAP comunale ha autorizzato una diversa società a realizzare un nuovo impianto di distribuzione sulla medesima strada. Secondo la ricorrente, l’autorizzazione contrastava con la disciplina di settore e con la normativa urbanistica, in particolare con gli articoli 74 e 77 delle NTA del PRG, per difetto di istruttoria e di motivazione e carenza dei presupposti.

Il TAR ha accolto il ricorso. La società autorizzata ha proposto appello, deducendo la carenza di interesse ad agire della controinteressata, la tardività del ricorso di primo grado e la non necessità di un piano carburanti o di una variante generale al PRG.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire della ricorrente in primo grado. La distanza tra i due impianti, pari a circa 1,3 km e superabile in breve tempo attraverso una rotatoria che agevola il cambio di corsia, non esclude la vicinitas commerciale. I due impianti operano nella medesima area merceologica, sicché è verosimile che l’apertura del nuovo distributore incida sul volume di affari della ricorrente. Irrilevante è la presenza di un terzo impianto tra i due, perché non esclude il pregiudizio derivante dall’aumento dei distributori. La Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021 e la propria Sez. IV n. 7627 del 2024, che esige la prova rigorosa di un pregiudizio significativo e qualifica l’interesse del terzo come interesse al corretto dispiegamento della dinamica concorrenziale.

Quanto alla tardività, il motivo è infondato. L’eccezione, proposta per la prima volta in appello, non è sorretta da prova adeguata. La comunicazione di inizio lavori non segna il dies a quo per impugnare il titolo edilizio: rileva lo stato di avanzamento dei lavori, non dimostrato. Le fotografie allegate non indicano in modo inequivocabile la data cui risalgono, e nemmeno l’affissione del cartello di cantiere è provata.

Nel merito, il Collegio condivide la ricostruzione del quadro normativo operata dal TAR. L’art. 1 del d.lgs. n. 32/1998 impone la verifica di conformità dell’impianto alle disposizioni del piano regolatore e alle norme di sicurezza. L’art. 2, comma 1, demanda ai comuni l’individuazione dei criteri e dei requisiti delle aree installabili; l’art. 2, comma 1-bis qualifica la localizzazione degli impianti come mero adeguamento degli strumenti urbanistici, senza variante. Poiché il comune non ha approvato il piano carburanti e la regione non ha esercitato il potere sostitutivo, l’area resta soggetta alla disciplina urbanistica vigente.

Alla luce delle NTA, il nuovo impianto ricade in parte nella fascia di rispetto dell’abitato e in parte nella fascia di rispetto stradale. L’art. 74 vieta in tale zona nuovi interventi di edificazione; le opere interrate destinate ai serbatoi costituiscono nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380/2001, senza che sia emerso un rapporto di pertinenzialità con gli edifici esistenti. L’art. 77 consente le stazioni di rifornimento solo a titolo precario, previa convenzione e nel rispetto della distanza minima, requisiti mai emersi in conferenza di servizi. L’appello è respinto e le spese dei due gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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