Punteggi numerici nel bando Sport e periferie: motivazione sintetica sufficiente (TAR Lazio n. 2452 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di selezione pubblica per l’assegnazione di contributi, quando la disciplina di gara fissa in modo puntuale e articolato i criteri di attribuzione del punteggio, la motivazione del provvedimento può esaurirsi nell’attribuzione numerica, che sintetizza in sé il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione senza necessità di ulteriori spiegazioni. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato al controllo di attendibilità della valutazione, senza possibilità di sostituire il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale dell’Amministrazione. La censura che si limiti a contestare in modo generico l’esito della valutazione, senza indicare errori sostanziali e macroscopici, è inammissibile. La ripartizione di risorse limitate giustifica la selezione dei progetti meritevoli e la conseguente esclusione di quelli che non raggiungono il punteggio sufficiente. La domanda risarcitoria collegata a un provvedimento legittimo va respinta.
Il Fatto
Con bando pubblicato il 13 luglio 2020, l’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura “Sport e periferie 2020”, destinata a finanziare la riqualificazione e la realizzazione di impianti sportivi in aree svantaggiate del Paese. Il Comune ricorrente ha presentato domanda di contributo per la rigenerazione del proprio impianto sportivo comunale.
Con decreto del 13 settembre 2021 è stata approvata la graduatoria finale, nella quale il progetto dell’ente non è stato ammesso per il mancato raggiungimento di un punteggio sufficiente. Il Comune ha impugnato l’esito della procedura, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, e ha chiesto il risarcimento del danno. Respinta la domanda cautelare, il giudice ha disposto l’acquisizione degli atti della procedura, depositati dall’Amministrazione nel novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta una carenza motivazionale nella valutazione del progetto. Il motivo è infondato. Secondo l’orientamento consolidato, la motivazione dei punteggi nelle pubbliche selezioni è sindacabile nel limite segnato dall’attendibilità della valutazione, senza che il giudice possa sostituire il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione.
Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 10010 del 2024 e Sez. V, n. 6963 del 2024, il Collegio ribadisce che, ove il procedimento di quantificazione si conformi a criteri stabiliti anteriormente all’istruttoria, il provvedimento finale non deve contenere un discorso giustificativo: è il numero a esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico, contenendo in sé la propria motivazione. Nella stessa direzione sono richiamate TAR Lazio, Sez. II quater, n. 22269 del 2025 e n. 21215 del 2025.
Nel caso concreto, i criteri erano fissati in modo puntuale dall’art. 7 del bando (indice di vulnerabilità sociale e materiale, indice di sostenibilità ambientale, indice di contribuzione del proponente, livello di progettazione, grado di definizione del piano di gestione dell’impianto). Su tale base la valutazione della Commissione risulta comprensibile nell’iter logico seguito.
La censura, tuttavia, si articola in enunciazioni generali, senza evidenziare errori sostanziali e macroscopici, risolvendosi in un inammissibile tentativo di sostituire la valutazione soggettiva del ricorrente a quella della Commissione. Del pari generico è il richiamo al soccorso istruttorio, non essendo indicate le carenze che avrebbero inficiato l’azione amministrativa.
Il secondo motivo, incentrato sulla pretesa trascuratezza del profilo di promozione del territorio, è privo di pregio: la ripartizione di risorse limitate imponeva una selezione dei progetti meritevoli, tutti destinati alla medesima finalità. La domanda risarcitoria è respinta per l’assenza di illegittimità dell’operato dell’Amministrazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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