Partecipazione societaria di ente locale e controllo analogo nella società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 67 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 attribuisce alla Corte dei conti una peculiare funzione di controllo, pur formalmente resa nella veste del parere, sulla conformità dell’atto deliberativo di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni ai parametri di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8. L’ente locale è tenuto a una motivazione analitica in ordine a cinque parametri: necessità della società per le finalità istituzionali, convenienza economica, sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, coerenza con la disciplina europea degli aiuti di Stato. La verifica della Sezione non si esaurisce nella presa d’atto della rappresentazione istruttoria dell’ente, ma si estende alla completezza e adeguatezza degli approfondimenti, all’affidabilità delle stime e alla coerenza delle conclusioni. L’eventuale parere negativo non preclude l’operazione societaria, ma impone all’amministrazione una motivazione rafforzata e la pubblicità delle ragioni del dissenso.

Il Fatto

Un ente locale ha approvato, con deliberazione consiliare, l’acquisizione di una partecipazione rappresentata da una azione del valore nominale di 1.000,00 euro in una società consortile per azioni in house, operante nel settore dello sviluppo della società dell’informazione e delle reti di telecomunicazione a banda larga e ultra-larga.

L’ente ha trasmesso l’atto alla competente Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del T.U.S.P., unitamente al questionario istruttorio, al parere del revisore e al DURC della società. La Sezione è stata chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’operazione ai parametri di legge, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo, rilevando che la riforma recata dalla legge n. 118/2022 ha delineato la natura della funzione assegnata alla Corte, individuato le Sezioni competenti e disciplinato la procedura, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto. Il superamento del termine consente all’amministrazione di procedere autonomamente.

Sul piano dei parametri, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, che hanno qualificato la fattispecie come peculiare attività di controllo e precisato che le valutazioni circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria gravano sull’amministrazione, mentre alla magistratura contabile spetta un sindacato successivo sulla motivazione analitica.

Nel merito, la Sezione ritiene sussistenti la competenza, l’ammissibilità soggettiva e quella oggettiva, poiché l’operazione concerne una società già costituita e comporta l’acquisizione della posizione di socio. Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la partecipazione attiene a una società consortile per azioni e le attività svolte rientrano tra quelle consentite dall’art. 4 del T.U.S.P.

La Corte segnala tuttavia un elemento distonico nel modello di controllo analogo congiunto: lo statuto consente agli organi sociali di discostarsi dalle scelte assunte dai soci in seno al Comitato permanente, motivando specificatamente, senza limitare tale possibilità alle sole decisioni non fondamentali. Tale assetto, ad avviso della Sezione, può indebolire il requisito richiesto dalla giurisprudenza europea per i legittimi affidamenti in house.

Sul piano finanziario, la Sezione rileva un elevato incremento previsionale dei valori di indebitamento, tale da far supporre decisioni di indebitamento maturate in misura superiore alle ipotesi dei piani. Nonostante le osservazioni, la Corte conclude nel senso della conformità dell’acquisizione ai parametri dell’art. 5 del T.U.S.P., senza ravvisare elementi ostativi all’adesione dell’ente alla compagine societaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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