Controllo sulla gestione finanziaria del CONI per l’esercizio 2021 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 21 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti alla vigilanza della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e della legge n. 259 del 1958, si estende alla verifica della regolarità contabile e della sostenibilità degli equilibri di bilancio. Il risultato economico negativo di un ente pubblico non patrimoniale non integra di per sé una irregolarità di gestione, ove trovi integrale copertura in riserve patrimoniali vincolate, accantonate negli esercizi precedenti in funzione di specifici fabbisogni. Il trasferimento della titolarità di beni immobili pubblici, disposto per legge, incide sulla composizione patrimoniale dell’ente senza alterare il risultato economico di esercizio, ma richiede coerenza tra valori iscritti e criteri di valutazione. L’andamento della gestione va letto nel quadro della successione degli interventi normativi che hanno ripetutamente ridisegnato le funzioni dell’ente e della società in house, con conseguente traslazione di oneri tra i rispettivi bilanci.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esaminato il bilancio di esercizio 2021 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, unitamente alle relazioni della Giunta nazionale e del Collegio dei revisori. L’ente è sottoposto al controllo della Corte in forza del decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1961, in attuazione della legge n. 259 del 1958. La relazione riferisce alle Presidenze delle due Camere il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’esercizio 2021 e sulle vicende di maggior rilievo successivamente intervenute.

Il bilancio si chiude con un risultato economico negativo di 7,83 mln di euro, a fronte dell’avanzo di 4,09 mln del precedente esercizio. La Corte è chiamata a verificare la regolarità della gestione e la congruenza delle poste patrimoniali alla luce dei numerosi interventi legislativi che hanno inciso sull’assetto dell’ente.

La Motivazione della Corte

La relazione ricostruisce anzitutto il quadro ordinamentale. Il Coni è confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Corte dà conto della successione degli interventi normativi: la legge n. 145 del 2018 ha attribuito a Sport e salute s.p.a. il compito di finanziare gli organismi sportivi, mediante gestione separata; il decreto-legge n. 5 del 2021 ha abrogato l’art. 8, commi 1, 8 e 11, del decreto-legge n. 138 del 2002, dotando il Coni di una propria dotazione organica di 165 unità e trasferendogli la proprietà dei beni immobili individuati negli allegati; la legge n. 234 del 2021 ha disciplinato la cessione dei contratti di lavoro e dei fondi TFR.

Il contratto di servizio per il 2021, sottoscritto il 15 e 17 febbraio 2022, ha ratificato le prestazioni rese dalla società, con un corrispettivo di 27 mln al netto dell’Iva. La Corte rileva che il contratto ha riguardato, tra l’altro, la gestione dei tre centri di preparazione olimpica, pur trasferiti in proprietà al Coni a gennaio 2021, e la messa a disposizione di circa 110 unità di personale in avvalimento.

Sul piano patrimoniale, il totale dell’attivo sale a 136,55 mln (103,48 mln nel 2020), per l’incremento delle immobilizzazioni materiali, pari a 40,12 mln, riconducibili in larga misura ai Centri di preparazione olimpica. Il patrimonio netto è pari a 108,85 mln. Il disavanzo di esercizio di 7,83 mln discende, secondo la nota integrativa, dall’impegno economico per i Giochi di Tokyo 2020, con un deficit di 11,85 mln, parzialmente compensato dal surplus delle altre gestioni. Il Consiglio nazionale ha deliberato la copertura del deficit mediante l’utilizzo della riserva vincolata per Tokyo, accesa in sede di chiusura del bilancio 2019, vincolando l’importo residuo di 1,164 mln ai bisogni futuri connessi agli eventi olimpici del 2022.

La Corte esamina poi il rispetto delle norme di contenimento della spesa, accertato dal Collegio dei revisori, con versamento al bilancio dello Stato di 1.327.000 euro di risparmi. Nel rendiconto finanziario le disponibilità liquide a fine esercizio sono pari a 64,9 mln, con un flusso di cassa complessivo negativo per 4,6 mln. Le considerazioni conclusive confermano la regolarità della gestione, dando atto della piena liquidazione del contributo statale e della trasparenza degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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