Irregolarità del conto ma discarico degli agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 120 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 153, comma 7, TUEL ammette il ricorso alla gestione di cassa per le spese economali nei limiti delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. Le spese sostenute con tale modalità devono connotarsi, oltre che per il contenuto importo, per l’inerenza all’ufficio, intesa come riferibilità funzionale al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente. Non soddisfano tale requisito i pagamenti per risarcimento dei danni cagionati a terzi per carente manutenzione di strade e aree pubbliche, riferibili a rapporti con soggetti estranei all’organizzazione dell’Ente. La disciplina regolamentare interna che diversamente disponga è antinomica rispetto alla norma primaria e non può essere applicata. La dichiarazione di irregolarità del conto non comporta automaticamente il mancato discarico dell’agente contabile, che va pronunciato quando non emergono perdite o sottrazioni.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda i rendiconti nn. 95443 e 95450, resi dagli agenti contabili che si sono succeduti nella gestione della cassa economale del comune di Livorno per l’esercizio 2018: la prima sino al luglio, il secondo dal luglio in poi.

Con relazione di irregolarità il Magistrato istruttore ha contestato la violazione dell’art. 153, comma 7, TUEL, per le spese imputate al c.d. “Fondo Sinistri” e destinate al pagamento dei risarcimenti inferiori a 10.000,00 €. Ha proposto la dichiarazione di irregolarità di entrambi i conti, per complessivi 98.778,63 €, senza formulare addebiti a carico degli agenti. Gli agenti hanno depositato memorie difensive, richiamando la decisione di questa Sezione n. 70/2025 e la conformità della propria condotta alla disciplina d’indirizzo dell’Ente. Il P.M. ha chiesto il discarico per regolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai precedenti già resi dalla Sezione sugli esercizi 2019 e 2020, dai quali dichiara di non discostarsi. L’art. 153, comma 7, TUEL consente l’utilizzo della gestione di cassa per le spese economali limitatamente alle spese di ufficio di non rilevante ammontare. Da ciò deriva che tali spese devono presentare, oltre all’importo contenuto, anche il requisito della inerenza all’ufficio, ossia la riferibilità funzionale alle attività istituzionali dell’Ente.

Le spese a valere sul Fondo Sinistri non soddisfano questo requisito. Esse attengono al risarcimento dei danni cagionati a terzi per carente manutenzione di strade e aree pubbliche e riguardano rapporti con cittadini estranei all’organizzazione dell’Ente, privi del necessario collegamento funzionale con l’attività amministrativa interna. Devono quindi essere trattate mediante le ordinarie procedure contabili di impegno, liquidazione e mandato, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata.

Non vale a diversa conclusione la disciplina regolamentare interna che pretenda di legittimare le operazioni contestate. Essa è antinomica rispetto alla norma primaria e il Giudice non deve darne applicazione, ai sensi dell’art. 5 dell’All. E alla l. n. 2248/1865. La soglia di 10.000,00 €, inoltre, non può essere considerata “minuta” nel senso delineato dalla normativa e contrasta con la ratio limitativa dell’istituto economale.

Quanto al profilo patrimoniale, non emergono elementi idonei a fondare la liquidazione di un debito a carico degli agenti contabili, né sotto il profilo di perdite né di sottrazioni di denaro o valori. Non esiste alcun automatismo tra la declaratoria di irregolarità del conto e il mancato discarico del contabile. Trova pertanto applicazione l’art. 149, comma 2, c.g.c., che impone il discarico quando i conti si bilanciano in favore dell’agente.

La condivisione dei rilievi del Magistrato istruttore preclude però la dichiarazione di regolarità dei conti. Il Collegio dichiara quindi l’irregolarità dei rendiconti e, al contempo, il discarico degli agenti contabili, compensando le spese di giudizio in ragione dell’assenza di addebiti patrimoniali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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