Enunciazione del contratto verbale e alternatività IVA-registro nella tassazione dell’atto giudiziario (Cass. civ. Sez. V n. 32145 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 comporta che la tassazione investa sia l’atto enunciante sia l’atto enunciato, cosicché il decreto ingiuntivo che richiama il contratto verbale di fornitura sconta l’imposta anche con riguardo a quest’ultimo. Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, non determina la tassazione in misura fissa di entrambi gli atti, operando su piani distinti. L’emanazione del decreto ingiuntivo non fa cessare gli effetti del contratto verbale, quando in sede monitoria sia stata esercitata un’azione di adempimento contrattuale. Qualora sia impugnato il quantum delle spese dei gradi di merito e non occorrano accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., riliquidando direttamente le spese.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate, pari a € 400,00, sul decreto ingiuntivo che aveva condannato un terzo al pagamento di una somma in suo favore per plurime forniture di capi di abbigliamento. Il decreto era fondato sul richiamo al contratto verbale di fornitura, rimasto insoluto.

La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso originario, escludendo il vizio di motivazione ma ritenendo che l’imposta di registro dovesse essere liquidata una sola volta in misura fissa. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha riformato la decisione, accogliendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria e ponendo a carico della contribuente le spese dei due gradi. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 e la falsa applicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il contratto verbale enunciato nel procedimento monitorio avesse cessato ogni effetto per l’emissione del decreto ingiuntivo. La Corte ha respinto la censura, rilevando che non vi è alcuna duplicazione dell’imposta: la tassazione investe tanto l’atto enunciante quanto l’atto enunciato.

Il Collegio ha precisato che la soggezione ad IVA delle prestazioni eseguite non comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa su entrambi gli atti. L’alternatività tra i due tributi opera infatti su piani distinti e non elimina l’autonoma rilevanza dell’atto negoziale enunciato nel provvedimento giudiziario.

Né, secondo la Corte, l’emanazione del decreto ingiuntivo fa cessare gli effetti del contratto verbale. In sede monitoria era stata esercitata un’azione di adempimento contrattuale per il pagamento dei corrispettivi delle merci fornite, sul riconoscimento del relativo debito. Il richiamo al contratto non è dunque una mera ricognizione di debito, ma il titolo della pretesa azionata.

Il secondo motivo è invece risultato fondato. La ricorrente censurava la liquidazione delle spese dei giudizi di merito, eccessiva rispetto ai parametri del d.m. n. 55/2014 a fronte di un valore di € 400,00. La Corte ha verificato che le spese di secondo grado eccedevano l’importo della nota spese dell’Amministrazione, pari a € 510,60, e che quelle di primo grado superavano il valore medio dei parametri, considerata la maggiorazione del 50% per il procedimento di mediazione e la decurtazione del 20% per l’assistenza dei funzionari.

La liquidazione va quindi ricondotta a un ammontare non superiore al limite medio delle tabelle ministeriali e, comunque, alla nota spese. La Corte ha ricordato che tale riliquidazione è consentita anche al giudice di legittimità, quando non servano ulteriori accertamenti in fatto, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. Il ricorso è stato accolto nei limiti del secondo motivo, con cassazione della sentenza e decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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