Privilegio del gestore del Fondo di garanzia sulle perdite liquidate post fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 28356 del 26.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia che, escusso dall’istituto finanziatore, ne soddisfa la pretesa, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione. L’art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015, convertito dalla legge n. 33/2015, ha natura sostanziale e riconosce un privilegio generale mobiliare al credito restitutorio del garante pubblico derivante dall’escussione della garanzia, con riguardo alle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo. Poiché le norme sul privilegio non operano quale ius superveniens, il privilegio spetta solo se il credito è sorto nello stesso giorno o in giorno successivo all’entrata in vigore della legge, verificatasi il 26 marzo 2015. Il credito per aggio e spese correlate ha natura concorsuale solo se l’attività di riscossione sia iniziata, anche con la sola notifica della cartella, prima della dichiarazione di fallimento.

Il Fatto

Una società era stata dichiarata fallita con sentenza del 16 dicembre 2016. In precedenza un istituto di credito le aveva accordato un finanziamento assistito da garanzia prestata ai sensi della legge n. 662/1996 e gestita dalla banca designata quale gestore del Fondo di garanzia. Di fronte all’inadempimento della società, il gestore aveva escusso la garanzia, provvedendo poi alla formazione del ruolo e al suo inoltro all’agente della riscossione.

L’Agenzia della riscossione domandava l’ammissione al passivo per l’importo restitutorio in via privilegiata e per l’aggio. Il giudice delegato ammetteva il credito in chirografo, escludendo il privilegio per i finanziamenti erogati prima del 24.3.2015 e disconoscendo l’aggio per essere la cartella notificata dopo il fallimento. L’opposizione proposta dall’agente veniva rigettata dal Tribunale, con decreto del 5.3.2020, avverso il quale è stato proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente. La Corte muove dall’elaborazione consolidata secondo cui il privilegio dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 si estende agli interventi erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica della disciplina e il carattere unitario delle misure agevolative. Il credito del gestore che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore non origina da un’erogazione diretta di somme al beneficiario, ma dal pagamento dell’istituto di credito, e sorge per effetto del solo pagamento.

La Corte richiama quindi la più recente elaborazione espressa dall’ordinanza n. 22962 del 9.8.2025. L’art. 8-bis, comma 3, d.l. n. 3/2015 ha riconosciuto un privilegio generale mobiliare al credito restitutorio del garante pubblico, derivante dall’escussione della garanzia, per le somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo. Poiché le norme sul privilegio hanno natura sostanziale e non processuale, esse non sono applicabili quale ius superveniens: il privilegio spetta solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in giorno successivo all’entrata in vigore della legge.

Ne consegue il superamento del precedente orientamento che qualificava l’art. 8-bis come norma meramente confermativa del regime vigente, individuante il privilegio nell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998. Nel caso concreto il provvedimento di liquidazione della perdita e il pagamento del gestore al creditore garantito sono intervenuti successivamente alla dichiarazione di fallimento, quindi in epoca posteriore al 25 marzo 2015. Il privilegio è pertanto riconosciuto.

Il terzo motivo è invece inammissibile per difetto di specificità. Il Tribunale aveva escluso la natura concorsuale del credito per aggio e spese, non avendo l’opponente provato la notifica della cartella anteriormente al fallimento. Il ricorrente non ha puntualizzato il momento temporale in cui ha avuto inizio l’attività di riscossione, non confrontandosi con la ratio decidendi. Vale il principio di cristallizzazione del passivo: sono estranei alla procedura i crediti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati prima della dichiarazione di fallimento. Il decreto è cassato con rinvio quanto ai primi due motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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