Equa riparazione e autonomia tra esecuzione e accertamento dell’obbligo del terzo (Cass. civ. Sez. II n. 683 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo il giudice non può riesaminare le vicende procedurali dei giudizi presupposti, né sindacare la legittimità dei provvedimenti che li hanno definiti: egli prende atto degli esiti processuali e ne trae le conseguenze di legge. Le durate di giudizi autonomi, per diversità delle posizioni controverse, dei soggetti in causa, della funzione e della struttura, non possono essere sommate per ricavarne una durata complessiva. L’estinzione per inattività delle parti fa presumere l’insussistenza del danno, ai sensi dell’art. 2, comma 2 sexies, l. n. 89 del 2001, restando irrilevanti le censure sull’erroneità del provvedimento estintivo.

Il Fatto

Il ricorrente, creditore procedente in una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi, aveva domandato l’equa riparazione per l’irragionevole durata di quella procedura e dei giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo che vi si erano intrecciati. Il Consigliere delegato aveva rigettato il ricorso, richiamando l’autonomia dei diversi giudizi e l’impossibilità di sommarne le durate.

La Corte d’Appello di Venezia, in sede di opposizione, aveva confermato il rigetto: i primi due procedimenti si erano chiusi con decreto di estinzione per inattività delle parti, mentre il terzo, svoltosi davanti al giudice tributario, aveva avuto durata inferiore ai cinque anni rilevanti per i primi due gradi. Proponeva quindi ricorso per cassazione il soccombente; resistevano le Amministrazioni intimate.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la ritenuta autonomia tra procedimento esecutivo e giudizio incidentale di cognizione ex artt. 548 e 549 cod. proc. civ., sostenendo la necessità di considerare unitariamente le relative durate. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura non si confronta con la ratio decididendi del provvedimento impugnato, che ha escluso l’indennizzo perché entrambi i procedimenti erano stati dichiarati estinti per inattività delle parti ex art. 309 cod. proc. civ. L’eventuale erroneità dell’estinzione non è deducibile nel giudizio di equa riparazione.

La Corte aggiunge che i tre procedimenti hanno avuto, singolarmente considerati, durata ragionevole e che è infondata la pretesa di sommarne i tempi. Opera, per i primi due, la presunzione di insussistenza del pregiudizio collegata all’estinzione; il terzo non supera la soglia di legge. Nella medesima ottica si osserva che l’erronea individuazione del giudice competente è dipesa dal ricorrente, che aveva proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, con aggravio dei tempi processuali a sé imputabile.

I motivi dal secondo al quinto, subordinati al rigetto del primo, investono asseriti vizi procedurali dei giudizi presupposti e sono pure inammissibili: il giudizio di equa riparazione non può mai divenire la sede per ridiscutere le vicende del processo che si assume avere avuto durata irragionevole. La Corte prende atto del decreto di estinzione e ne trae le conseguenze dell’art. 2, comma 2 sexies, lettera c), l. n. 89 del 2001.

Il sesto motivo, che invoca la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e solleva questioni di legittimità costituzionale, è dichiarato inammissibile per genericità e per difetto di motivazione, non risultando applicata la norma richiamata. Il settimo motivo, relativo alla mancata sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., è infondato per difetto di pregiudizialità tecnica. L’ottavo, sulla translatio iudicii tra giudice ordinario e giudice tributario, è inammissibile perché l’errore nella scelta del giudice è imputabile al ricorrente. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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